Richiedenti asilo e rifugiati

LA TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO, MANUALE GIURIDICO PER L’OPERATORE

GUIDA PRATICA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. I numeri dell’Asilo

I RICHIEDENTI ASILO

Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”.

I RIFUGIATI

Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello “status di rifugiato” in seguito all’accoglimento della loro domanda. 

PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.

LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)

Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti. 
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” (Articolo 1 A). 
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione. 
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale. 

ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall’applicazione della Convenzione. In tali casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell’Albania. 


COME INOLTRARE LA DOMANDA DI ASILO

SERVIZIO SPRAR

 Primo incontro del corso di formazione al VOLONTARIATO INTERCULTURALE: aggiornamento sulla normativa.


 Avv. A.Ballerini

 www.alessandraballerini.com


 QUANTI SONO I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA?

Sono il 7,5% della popolazione, ma ne vengono percepiti molti di più. Sono circa 5.000.000 e il 21% sono minori.

Producono circa il 12 % del P.I.L.;

L’età media degli stranieri è di 32 anni e solo il 2% sono ultra sessantacinquenni;

1,5 mln sono badanti;

Il costo di ogni detenuto in Italia è di € 149;

Il costo di ogni detenuto in un C.I.E. (centro di identificazione ed espulsione) è di € 50/70;

Il costo delle espulsioni coatte parte da € 10.000;

In Italia ci sono 160.000 nomadi (ne vengono percepiti molti di più);

Fonte : dossier statistico Caritas Migrantes

Consiglio di lettura:” MANDIAMOLI A CASA” I LUOGHI COMUNI – A.CIVATI http://www.civati.it/mandiamoliacasa.pdf

 


RAPPORTO SULLO STATO DEI DIRITTI  UMANI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI C.I.E.- SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione del rapporto

Leggi il rapporto “Ogni violazione dei diritti umani non è solo un fatto eticamente riprovevole ma una vera e propria violazione della legalità. ….”

Il rapporto tratta il tema della tortura negli istituti penitanziari e nei CIE.

Fondamentale riconoscere il principio di INDIVISIBILILTA’ DEI DIRITTI UMANI.

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Ad oggi facciamo riferimento al D.Lgs 286/98 modificato da L.189/2002 (Bossi-Fini) e da DDL 733/2009

NOVITà: reato di clandestinità comporta una pena pecuniaria, ma non più il carcere

Ad oggi in Italia continuano ad essere pochissimi gli ingressi irregolari, sono quasi tutti regorali, con visto o da stati che hanno convenzioni con Italia (es. Albania). –>ingressi per turismo

Gli ingressi per lavoro sono sempre regolati dai FLUSSI.

Stagionali: permesso per un massimo di 9 mesi, non rinnovabile e che prevede l’uscita dall’Italia al termine del periodo di lavoro. Per rientrare bisogna attendere nuovi flussi (stagionali o non).

Casi di inespellibilità: ART 19 D.Lgs. 286/98

Art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98: ” Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”

ART. 22 C.11“Hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno gli extracomunitari che sono in attesa di occupazione ed il datore di lavoro è disponibile ad assumere lo straniero, anche se non vi è ancora il contratto.”

ACCORDO DI INTEGRAZIONE L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ‘ (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che prevede un percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Per lo Stato, l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).

I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Nella tabelle allegate al provvedimento, l’accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili. (FONTE:MINISTERO DELL’INTERNO )

MATRIMONIO CON STRANIERO IRREGOLARE

DaL LUGLIO 2011 si possono sposare in Italia anche i cittadini stranieri che non hanno il permesso di soggiorno. È stato dichiarato incostituzionale, quindi non ha più alcuna efficacia, il giro di vite imposto dalla legge sulla sicurezza, secondo la quale per contrarre matrimonio bisognava dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia.

 

Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

Sedici i crediti assegnati agli immigrati dallo sportello unico presso le prefetture, per la conoscenza della lingua italiana parlata e per il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

Corso per immigratiL’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ‘ (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che prevede un percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero.

Il regolamento disciplina, inoltre: l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Per lo Stato, l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).

I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Nella tabelle allegate al provvedimento, l’accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili. (FONTE:MINISTERO DELL’INTERNO )

ALLEGATI E DETTAGLI: http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0942_2011_09_14_dPR14092011n179.html

Ricevono un servizio indegno dalla pubblica amministrazione che, nonostante la normativa, all’art 5 comma 9, preveda la consegna dei permessi di soggiorno dopo 20 giorni dalla data della richiesta, li fa attendere mesi, a volte anni, per concludere il rocedimento, contribuiscono già in maniera importante alle casse della previdenza italiana, ma a loro è chiesto di più.
Sono i lavoratori migranti e le loro famiglie, che dal prossimo 30 gennaio, secondo un decreto dello scorso 6 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 31 dicembre, così come previsto dal pacchetto sicurezza (L. 94/2009), dovranno versare una tassa su ogni istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (salvo esenzioni).

Così, ai 14, 62 euro per la marca da bollo da apporre all’istanza, ai 27, 50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico, ed ai 30 euro per la spedizione della raccomandata a poste italiane, si dovranno aggiungere dagli 80 ai 200 euro a seconda della durata del permesso di soggiorno richiesto.

Si dovranno infatti corrispondere
- 80,00 euro per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;

- 100,00 euro per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;

- 200,00 euro per il rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i pds rilasciati ai sensi dell’art 27, co 1, lett a), ovvero dirigenti o personale altamente specializzato che ha fatto ingresso al di fuori delle quote.

Sono escluse dal versamento del contributo le istanze di conversione ed aggiornamento.
Inoltre, il decreto firmato lo scorso 6 ottobre ma pubblicato in GU solo lo scorso 31 dicembre prevede alcuni altri casi di esclusione e quindi non sarà applicato nei confronti di:

- cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni e tutte le categorie che hanno fatto ingresso con ricongiungimento familiare (art. 29, comma 1, lett b) cioè figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati;

- cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche ed i loro accompagnatori;

- cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

Un nuovo duro colpo alle già precarie condizioni dei migranti che ipoteticamente, per un una famiglia di 5 persone (padre, madre, due figli minori ed un anziano genitore), potrebbero trovarsi a pagare 660,6 euro ad ogni rinnovo (72,12 per ogni figlio + 172,12 per gli altri componenti) oppure addirittura 960,6 euro (72,12 per ogni figlio + 272,12 per gli altri componenti) per il rilascio della carta di soggiorno a tutto il nucleo familiare.

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011
- Art 5, comma 2ter, TU immigrazione

[ lunedì 2 gennaio 2012 ]

FONTE: http://www.meltingpot.org/articolo17255.html

 

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1. Richiedere il rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno

 

 

A chi rivolgersi

Se sei cittadino straniero puoi richiedere, per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico. Per la compilazione del kit puoi avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimentazione o di un  Patronato.

·        Affidamento – Motivi religiosi – Residenza elettiva – Studio (per periodi superiori a tre mesi) – -Missione- Asilo politico (rinnovo) – Tirocinio formazione professionale – Attesa riacquisto cittadinanza – Attesa occupazione – Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”) – Lavoro autonomo – Lavoro subordinato – Lavoro sub-stagionale – Famiglia – Famiglia minore 14-18 anni – Soggiorno lavoro (art. 27) -Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).

 

Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla Questura.

Se hai il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione (Prefettura).
Se sei familiare  straniero di cittadino italiano o di cittadino dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l’Ufficio Postale o direttamente in Questura.

Che cosa fare all’Ufficio Postale

Presso tutti gli uffici postali troverai apposito kit giallo che devi compilare seguendo attentamente le istruzioni.

Che cosa fare al Comune o al Patronato

Qui non ti serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda puoi avvalerti di assistenza gratuita e qualificata.

Dove consegnare il kit

Il kit  deve essere  consegnato negli uffici postali con Sportello Amico, in busta aperta.
Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che, se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno in scadenza.
L’operatore dell’Ufficio Postale ti rilascia una ricevuta che, allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura.

Costi

·        27,50 euro con bollettino di conto corrente postale se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettino lo trovi presso l’Ufficio Postale con Sportello Amico;

·        14,62 euro per marca da bollo;

·        30 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata; modifica costi dal 30/1/12

·        se sei familiare  straniero di cittadino italiano o di cittadino dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del  permesso di soggiorno elettronico.

 

Per il rilascio del Permesso

L’ufficio postale al momento della consegna del modello 209 provvede a comunicare all’interessato la data dell’appuntamento per procedere ai rilievi fotodattiloscopici.La Questura provvedera’ poi ad informare l’interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

 

N.B. Non è sempre possibile entrare in Italia o regolarizzarsi avendo la possibilità di un lavoro: Il nullaosta è rilasciato in corrispondenza delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro può presentare la richiesta al lavoro subordinato solo nei termini e con le modalità indicate dal decreto flussi emanato per l’anno in corso.

(www.interno.it)


 

IMMIGRAZIONE COME, DOVE, QUANDO

Manuale d’uso per l’integrazione Edizione 2011

 

 

 

2. Legislazione

 

286/98 Dlgs. Turco/Napolitano


 

L 189/2002 Bossi/Fini

 

Ddl. 733 Pacchetto sicurezza 2009

 

 

Art. 19 286/98

Casi di Inespellibilità

Persone e categorie che non possono essere espulse;

·        Minori;

·        Rifugiati politici e richiedenti asilo;

·        Stranieri in possesso di carta di soggiorno (salvo il disposto dell’art. 9);

·        Stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiano

·        Donne incinta o nei sei mesi successivi alla nascita (e conviventi/fidanzati che riconoscono il figlio) ottengono il permesso per cure mediche;

 

 

LE CONVENZIONI:

      CEDU Convenzione Europea dei Diritti del Uomo ( art. 8 diritto all’unità familiare)

La Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo

La Convenzione di Ginevra del 1951 sui Rifugiati

La Convenzione OIL sui Diritti dei Lavoratori

 

I Ricorsi ai rigetti dei permessi di soggiorno (art 5 c. 5 l. 286/98)

·        Rifiuto permesso per lavoro: Tribunale amministrativo

·        Rifiuto permesso per famiglia: Tribunale ordinario ( non ha scadenza sempre impugnabile)

Art. 6 comma 7 286/98

 

Modifiche apportate dal pacchetto sicurezza 2009:

         Oltraggio a pubblico ufficiale    – pena superiore alla precedente normativa,

         Cittadinanza                                        – modifica del versamento pari a 200 €,

– cittadinanza per matrimonio –  necessari 2 anni di residenza in comune con il coniuge.

 

 

         Introduzione reato di clandestinità à Oggi abolito dalla: direttiva europea sui rimpatri (2008/115/CE)

Inizialmente non trasposta nell’ordinamento giuridico italiano à recepita con sentenza della Corte di giustizia dell’UE:il reato dello straniero espulso o respinto che trasgredisce all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale viola la direttiva UE sui rimpatri e deve essere disapplicato.”

 

  

 

La Direttiva del Parlamento Europeo (2008/15/CE) deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

 

 

 

Gli stati membri non possono introdurre una pena detentiva come quella prevista dall’articolo 14 comma 5- ter Dlg 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.

 

N.B.  Chi è stato condannato per un reato penale, ricevuta l’espulsione in sentenza, una volta libero può essere arrestato nuovamente per non aver ottemperato all’ordine del questore.

 

 

3. Immigrazione clandestina e irregolare

Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno

·             Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso

·             Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia

I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi

 

Non possono essere espulsi immediatamente se:

·             occorre prestare loro soccorso

·             occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità

·             occorre preparare i documenti per il viaggio

·             non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo

·             devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione

Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti che occorrono per l’esecuzione dell’espulsione (anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di interventi assistenziali.

 

Quali sono i diritti fondamentali garantiti allo straniero “comunque” presente nel territorio o al confine?

Risposta:

A tutti i cittadini stranieri, nulla rilevando se in regola o meno col permesso di soggiorno, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona (art. 2 Testo Unico) definiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali:

• la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Costituzione)
il diritto d’asilo (art. 10 Cost.)
• l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.)
• l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.)
• l’inviolabilità della segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)
• la libertà di professare la propria libertà religiosa purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19 Cost.)
• libertà di manifestare il proprio pensiero nel rispetto dei principi dell’ordinamento (art. 21 Cost.)
• la responsabilità penale personale (art. 27 Cost.)
• la tutela dei propri diritti e interessi legittimi avanti ai tribunali dello Stato (art. 24 Cost.)
• l’assistenza sanitaria per cure essenziali (art. 32 Cost.)
• la protezione della famiglia, della maternità, dell’infanzia (artt. 19-31 Cost.)
• la protezione contro atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 Cost.)
• inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Testo unico Immigrazione si prevede che “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario,ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall’interessato.” e che lo straniero comunque presente nel territorio ha diritto di prendere contatto con le autorità diplomatiche del proprio Paese come, ha pure diritto di chiedere che non si prenda contatto con le Autorità medesime quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del testo unico, l’informazione all’autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali (art. 4 comma 4 DPR 394/1999 modificato da DPR 334/2004).
• Per i minori stranieri, anche se irregolari, vi è la tutela dello sviluppo psicofisico del fanciullo e i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.

N.B. Il diritto a lavorare che la Repubblica riconosce e promuove in favore di “tutti i cittadini” (art. 4 comma 1 Cost.) non rientra nei diritti fondamentali della persona umana incondizionatamente garantiti allo straniero. L’accesso dei cittadini stranieri ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione è quindi sottoposto a limiti e condizioni, volti soprattutto a contemperare gli interessi di costoro con l’esigenza preminente di garantire la piena occupazione dei cittadini italiani ed un regolato sviluppo del mercato del lavoro.

 

4.Espulsione

L’espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione

Il T.U. dell’immigrazione,come modificato dalla Legge 189/2002 c.d. Bossi-Fini, prevede varie tipologie di espulsione oltre a quella prevista in via amministrativa.

a. L’espulsione come misura di sicurezza

Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (delitti che consentono l’arresto in flagranza), sempre che risulti socialmente pericoloso.

Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al Questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione (art. 15, comma 1 bis, D.lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02).

b. L’espulsione come sanzione sostitutiva della pena

Viene disposta dal giudice penale, che sostituisce la pena detentiva con l’espulsione, accompa gnata dal divieto di reingresso per un periodo non inferiore a 10 anni.

La misura è immediata e viene adottata anche con la sentenza non definitiva.

E’ disposta in occasione di una condanna per un reato non colposo oppure in occasione di una sentenza patteggiata, quando il giudice ritiene di applicare una pena detentiva entro il limite di due anni e non ci sono le condizioni per applicare la sospensione cautelare della pena.

La sanzione sostitutiva della pena non può essere disposta se non è possibile eseguire immedia tamente l’espulsione (per prestazioni di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, mancanza dei documenti per il viaggio o mancanza di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

c. L’espulsione come misura alternativa alla detenzione

La Legge Bossi/Fini stabilisce che l’espulsione come misura alternativa alla detenzione venga disposta nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 (ossia è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’art.10, oppure si è trattenuto sul territorio dello stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ssalvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, o quando il permesso è stato revocato o annullato, o è scaduto da più di 60 gg e non è stato richiesto il rinnovo, o infine appartiene a una delle categorie indicate in tema di misure di prevenzione e antimafia), e che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni (art.16,comma 5).

Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (si tratta di delitti di particolare gravità), ovvero i delitti previsti dal Testo Unico.

Competente a disporre l’espulsione è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

(http://www.altalex.com)

AGGIORNAMENTI 15/05/2012

 

03/08/2011

 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ MIGRAPOINT

http://migrapoint.myblog.it/

 

 

Prosegue l’attività dello sportello MIGRAPOINT,  spazio di informazione e di orientamento per cittadini stranieri, gestito attraverso la collaborazione proficua tra due realtà associative del territorio imperiese: Associazione Mappamondo (capofila) e l’ARCI di Imperia (partner).

                       

Il progetto è nato nel 2008 con lo scopo di accrescere la consapevolezza degli stranieri sui diritti e doveri di cittadinanza e favorirne l’integrazione nel contesto della provincia di Imperia, attraverso la realizzazione di servizi al cittadino immigrato. Ed è proprio in questa ottica che, nel corso degli anni, si è ampliata la gamma dei servizi offerti, grazie alla collaborazione con enti, istituzioni e altre associazioni di volontariato.

 

1-          Primo tra tutti, lo sportello fornisce ascolto, orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio; un supporto di mediazione linguistica e culturale in diverse lingue, informazioni riguardo la normativa sull’immigrazione e i permessi di soggiorno, attraverso la consulenza legale di un avvocato. Fornisce materiale informativo sui servizi più importanti. Infine propone un orientamento al lavoro attraverso strumenti quali il contatto diretto con i centri per l’impiego, la ricerca di offerte su internet e giornali.

Dal 2010 la presenza dello sportello si è estesa al Carcere di Sanremo, dove si effettua, una volta ogni 15 gg., un servizio di ascolto ed orientamento ai detenuti stranieri.

 

Sempre dal 2010, Migrapoint è uno degli sportelli della Rete Regionale contro le discriminazioni nata dalla collaborazione tra alcune associazioni di volontariato tra cui ARCI , l’UNAR (Uff. Nazionale contro le Discriminazioni Razziali) e la Regione Liguria, allo scopo di contrastare qualsiasi forma di discriminazione razziale e costituire una rete di osservazione e monitoraggio del fenomeno.

 

Fa parte anche del progetto del Ministero dell’Interno denominato Rete Nirva. Si tratta di un programma nazionale per il “ritorno volontario assistito”dedicato alle persone straniere che intendono volontariamente tornare a casa: offre un aiuto concreto nell’organizzazione e nelle spese di viaggio ed un eventuale sostegno economico alla reintegrazione nel paese d’origine.

Orari e giorni:

SANREMO:  LUNEDì H 16/18 – MERCOLEDì 16/18 E SABATO 10/12

IMPERIA : VENERDì 10/12

CASA CIRCONDARIALE DI SANREMO: IL SECONDO E QUARTO GIOVEDI’ DI OGNI MESE.

 

2-      I corsi di italiano, che ad oggi hanno coinvolto 35 persone, si svolgono presso le sedi degli sportelli dal 2010 e sono improntati sul modello del Family Learning. Questa metodologia consiste nell’insegnamento informale ad un ristretto numero di persone. Ciò avviene in un ambiente amichevole e famigliare nel quale,  oltre all’insegnamento della lingua italiana,  viene promossa la socializzazione e la conoscenza reciproca. I corsi sono mirati ad un apprendimento della lingua che sia spendibile nella quotidianità con  una particolare attenzione al dialogo.

Durante i mesi di aprile e maggio 2011 è stata portata avanti un’iniziativa sperimentale presso lo sportello di Imperia: “Lavorare in Italia: corso gratuito di formazione basica, professionale e linguistica”. Tale iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione imperiese “Casa Africa”. Hanno partecipato al corso circa 20 donne di origine maghrebina mostrando interesse e attenzione sia ai temi trattati sia alle esercitazioni organizzate. Il corso ha avuto come obiettivo quello di favorire le opportunità di lavoro delle cittadine straniere extracomunitarie e migliorarne le capacità professionali attraverso una formazione di base in alcuni mestieri a prevalente occupazione femminile straniera e attraverso l’apprendimento degli strumenti linguistici necessari allo svolgimento delle mansioni.   

 

ALCUNI DATI

 

Numero utenti

Colloqui svolti

Durata

Sportello Sanremo

 

356

1296

Novembre 2008 ad oggi

 

Sportello Imperia

127

251

Novembre 2009 ad oggi

Carcere

109

177

Marzo 2010 ad oggi

Corsi Italiano

35

 

Aprile 2010 ad oggi

Corso di formazione basica

20

 

Aprile – maggio 2011

 

SERVIZI OFFERTI E CONTATTI PRESI:

 

– PRIMO COLLOQUIO CON COMPILAZIONE DELLA “SCHEDA DI ACCOGLIENZA” per la valutazione della richiesta;

 

RICHIESTE DI LAVORO:

– COMPILAZIONE CURRICULUM VITAE E STAMPA;

– CONSULTAZIONE DELLE OFFERTE DI LAVORO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO, AGENZIE INTERINALI, GIORNALI, SITI INTERNET ECC…

– INVIO DELLA CANDIDATURA (FAX O E-MAIL), PREPARAZIONE DELLA LETTERA DI AUTOCANDIDATURA E /O DI RISPOSTA ALL’ANNUNCIO 

– INVIO DELLA PERSONA C/O LA SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO PER L’ISCRIZIONE E/O PER CONSEGNARE IL CURRICULUM PER L’AUTOCANDIDATURA

– STAMPA DEGLI INDIRIZZI DELLE DITTE/AGENZIE/COOPERATIVE ECC.. PER L’UTENTE

– INFO SU DISOCCUPAZIONE

CONTATTI PRESI

CENTRI PER L’IMPIEGO, AGENZIE INTERINALI, INFORMAGIOVANI, AZIENDE PRIVATE, COOPERATIVE, INPS.

 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI SU DOCUMENTI DI SOGGIORNO

– INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER INOLTRARE LA RICHIESTA PER UN DOCUMENTO DI SOGGIORNO;

– CONSULTAZIONE DELLO STATO AVANZAMENTO PRATICA SUL SITO DEL MINISTERO DELL’INTERNO;

– DOMANDA DI CITTADINANZA;

– CONTATTI CON UFFICI ADDETTI AL RILASCIO DEI DOCUMENTI PER INFORMAZIONI/ INTEGRAZIONI PRATICHE ECC…;

MATRIMONIO CON STRANIERO;

– INOLTRO DOMANDE DI EMERSIONE DURANTE SANATORIE;

CONTATTI PRESI

– PREFETTURA, QUESTURA, AMBASCIATE, MINISTERO INTERNO ECC—

 

RICHIESTE DI MEDIAZIONE CON I SERVIZI SANITARI

ACCOMPAGNAMENTO AI SERVIZI –

CONITATTI PRESI

 – CONSULTORI, URP ASL1, UFFICIO ESTERI, PRONTO SOCCORSO/REPARTI SPECIFICI OSPEDALE DI SANREMO E IMPERIA, GASLINI DI GENOVA, ASSOCIAZIONE AVO DI SANREMO E GENOVA

 

RICHIESTE ORIENTAMENTO SCOLASTICO

ACCOMPAGNAMENTO A SERVIZI

CONITATTI PRESI

          SCUOLA, SERVIZIO CIVILE PER STRANIERI, RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO, ISCRIZIONE CORSI PER OSS., INVIO CORSI DI ITALIANO, INVIO CORSI DI FORMAZIONE (SCUOLA EDILE, CIRCOLO PARASIO, PASTORE, BOINE, PASCOLI…)

 

RICHIESTE DI SOSTEGNO IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA O INDIGENZA

CONITATTI PRESI

– SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DI RESIDENZA, FONDAZIONI, AGENZIE IMMOBILIARI, CARITAS (CENTRO ASCOLTO, CENTRO DIURNO, DORMITORIO)

 

ALTRO

RICORSI , AFFIDAMENTO MINORI, CONVERSIONE PATENTE, DOMANDA DI INVALIDITA’

CONITATTI PRESI

UFFICI VERTENZE SINDACATI, MOTORIZZAZIONE, CAAF.

 

RISORSE UMANE

ATTUALI:

N. 2 OPERATORI  E 4 VOLONTARI PROVENIENTI DAL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO OPPORTUNAMENTE FORMATI.

N.2 VOLONTARIE CHE HANNO LASCIATO L’IMPIEGO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE FINO AL RAGGIUNGIMENTO ETA’ PENSIONABILE (LEGGE BRUNETTA).

NEL CORSO DEGLI ANNI  HANNO COLLABORATO: UNA TIROCINANTE DALL’UNIVERSITA’ CATTOLICA, 4 TIROCINANTI DAL LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO, UNA TIROCINANTE DELL’UNIVERSITA’ DI GENOVA.

 

Le operatrici dello Sportello – Daniela, Serena e Giorgia

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ISCRIZIONE A SCUOLA

ART. 45 DELREGOLAMENTO DI ATTUAZIONE prevede espressamente che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.”
ISCRIZIONE CON RISERVA il genitore sotto la propria responsabilità ne autocertifica le generalità dichiarando i suoi dati anagrafici. In tal caso il minore viene iscritto con riserva (art. 45 del D.P.R. 394/99).


SISTEMI SCOLATICI A CONFRONTO:

UN MONDO DI SCUOLE

(sistemi scolastici del mondo).

ASSOCIAZIONE “IL NOSTRO PIANETA

 

     
PERMESSO PER STUDIO: NON VALIDO IL CAMBIO DI FACOLTÀ
Circolare del Ministero dell’Interno del 22.02.2011 N. 400/A/2011/12.214.39

Ancora una vota interviene il Ministero dell’Interno a chiarire le ipotesi in cui lo studente extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per studio può rinnovare il suo permesso qualora decida di intraprendere un corso di laurea diverso da quello per il quale ha ottenuto il rilascio del permesso.

Rispetto alle ultime indicazioni, quelle del febbraio 2007 (http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-ho_un_permesso_per_studio_posso_cambiare_facolta_5054.html) lo straniero in Italia con permesso di studio ottenuto per l’iscrizione ad un corso singolo non può ottenere il rinnovo del permesso qualora decida di iscriversi ad un corso diverso da quello per il quale ha fatto ingresso in Italia. Deve, cioè, sussistere una correlazione tra il corso iniziale e quello successivo, attestata da idonea documentazione dell’ateneo.

Se, quindi, al termine del corso singolo lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio decide di iscriversi ad un corso di laurea non attinente al corso seguito, il permesso non potrà essere rinnovato.

Ciò vale anche per gli studenti che dopo aver conseguito la laurea in Italia decidano di iscriversi a corsi post laurea come master, dottorati o scuole di specializzazione: il rinnovo del loro permesso sarà consentito solo se tali successivi corsi siano attinenti con il corso che ha consentito il primo rilascio del permesso di soggiorno per studio.

http://www.stranieriinitalia.it/media/circMinIntrinnovopermessostudio_22feb2011.pdf