TUTTO STRANIERI

 

1. Richiedere il rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno

A chi rivolgersi

Se sei cittadino straniero puoi richiedere, per i motivi sottoelencati, il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo presso gli uffici postali contrassegnati dal logo Sportello Amico. Per la compilazione del kit puoi avvalerti a titolo gratuito dei Comuni che partecipano alla sperimentazione o di un  Patronato.

  • Affidamento – Motivi religiosi – Residenza elettiva – Studio (per periodi superiori a tre mesi) – -Missione- Asilo politico (rinnovo) – Tirocinio formazione professionale – Attesa riacquisto cittadinanza – Attesa occupazione – Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”) – Lavoro autonomo – Lavoro subordinato – Lavoro sub-stagionale – Famiglia – Famiglia minore 14-18 anni – Soggiorno lavoro (art. 27) -Richiesta dello status di apolidia (rinnovo).

 

Per tutti gli altri motivi devi rivolgerti alla Questura.

Se hai il nulla osta e chiedi il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o famiglia rivolgiti allo Sportello Unico Immigrazione (Prefettura).
Se sei familiare  straniero di cittadino italiano o di cittadino dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, puoi scegliere di presentare la domanda tramite l’Ufficio Postale o direttamente in Questura.

Che cosa fare all’Ufficio Postale

Presso tutti gli uffici postali troverai apposito kit giallo che devi compilare seguendo attentamente le istruzioni.

Che cosa fare al Comune o al Patronato

Qui non ti serve il kit cartaceo. Per compilare la domanda puoi avvalerti di assistenza gratuita e qualificata.

Dove consegnare il kit

Il kit  deve essere  consegnato negli uffici postali con Sportello Amico, in busta aperta.
Ricorda che devi sempre esibire il passaporto e che, se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno in scadenza.
L’operatore dell’Ufficio Postale ti rilascia una ricevuta che, allegata al permesso scaduto, sostituisce e ha il valore della ricevuta precedentemente rilasciata dalla Questura.

Costi

  • 27,50 euro con bollettino di conto corrente postale se richiedi il permesso di soggiorno superiore a 90 giorni. Il bollettino lo trovi presso l’Ufficio Postale con Sportello Amico;
  • 16 euro per marca da bollo;
  • 30 euro da versare all’operatore dell’Ufficio Postale quando consegni la domanda compilata; modifica costi dal 30/1/12
  • se sei familiare  straniero di cittadino italiano o di cittadino dell’Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il pagamento del  permesso di soggiorno elettronico.

 

Per il rilascio del Permesso

L’ufficio postale al momento della consegna del modello 209 provvede a comunicare all’interessato la data dell’appuntamento per procedere ai rilievi fotodattiloscopici.La Questura provvedera’ poi ad informare l’interessato per la consegna del permesso di soggiorno.

 

N.B. Non è sempre possibile entrare in Italia o regolarizzarsi avendo la possibilità di un lavoro: Il nullaosta è rilasciato in corrispondenza delle quote stabilite con il decreto flussi, pertanto il datore di lavoro può presentare la richiesta al lavoro subordinato solo nei termini e con le modalità indicate dal decreto flussi emanato per l’anno in corso.

(www.interno.it)
IMMIGRAZIONE COME, DOVE, QUANDO

Manuale d’uso per l’integrazione Edizione 2011

 

 

 

2. Legislazione

 

286/98 Dlgs. Turco/Napolitano

L 189/2002 Bossi/Fini

 

Ddl. 733 Pacchetto sicurezza 2009

 

 

Art. 19 286/98

Casi di Inespellibilità

Persone e categorie che non possono essere espulse;

  • Minori;
  • Rifugiati politici e richiedenti asilo;
  • Stranieri in possesso di carta di soggiorno (salvo il disposto dell’art. 9);
  • Stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiano
  • Donne incinta o nei sei mesi successivi alla nascita (e conviventi/fidanzati che riconoscono il figlio) ottengono il permesso per cure mediche;

 

 

LE CONVENZIONI:

CEDU Convenzione Europea dei Diritti del Uomo ( art. 8 diritto all’unità familiare)

La Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo

La Convenzione di Ginevra del 1951 sui Rifugiati

La Convenzione OIL sui Diritti dei Lavoratori

 

I Ricorsi ai rigetti dei permessi di soggiorno (art 5 c. 5 l. 286/98)

  • Rifiuto permesso per lavoro: Tribunale amministrativo
  • Rifiuto permesso per famiglia: Tribunale ordinario ( non ha scadenza sempre impugnabile)

Art. 6 comma 7 286/98

 

Modifiche apportate dal pacchetto sicurezza 2009:

–         Oltraggio a pubblico ufficiale    – pena superiore alla precedente normativa,

–         Cittadinanza                                        – modifica del versamento pari a 200 €,

– cittadinanza per matrimonio –  necessari 2 anni di residenza in comune con il coniuge.

 

 

–         Introduzione reato di clandestinità à Oggi abolito dalla: direttiva europea sui rimpatri (2008/115/CE)

Inizialmente non trasposta nell’ordinamento giuridico italiano à recepita con sentenza della Corte di giustizia dell’UE:il reato dello straniero espulso o respinto che trasgredisce all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale viola la direttiva UE sui rimpatri e deve essere disapplicato.”

 

 

 

La Direttiva del Parlamento Europeo (2008/15/CE) deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno stato membro che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

 

 

 

Gli stati membri non possono introdurre una pena detentiva come quella prevista dall’articolo 14 comma 5- ter Dlg 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.

 

N.B.  Chi è stato condannato per un reato penale, ricevuta l’espulsione in sentenza, una volta libero può essere arrestato nuovamente per non aver ottemperato all’ordine del questore.

 

 

3. Immigrazione clandestina e irregolare

Vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno

  • Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso
  • Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia

I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi

 

Non possono essere espulsi immediatamente se:

  • occorre prestare loro soccorso
  • occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità
  • occorre preparare i documenti per il viaggio
  • non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo
  • devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione

Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti che occorrono per l’esecuzione dell’espulsione (anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di interventi assistenziali.

 

Quali sono i diritti fondamentali garantiti allo straniero “comunque” presente nel territorio o al confine?

Risposta:

A tutti i cittadini stranieri, nulla rilevando se in regola o meno col permesso di soggiorno, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona (art. 2 Testo Unico) definiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali:

• la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Costituzione)
• il diritto d’asilo (art. 10 Cost.)
• l’inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.)
• l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.)
• l’inviolabilità della segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)
• la libertà di professare la propria libertà religiosa purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19 Cost.)
• libertà di manifestare il proprio pensiero nel rispetto dei principi dell’ordinamento (art. 21 Cost.)
• la responsabilità penale personale (art. 27 Cost.)
• la tutela dei propri diritti e interessi legittimi avanti ai tribunali dello Stato (art. 24 Cost.)
• l’assistenza sanitaria per cure essenziali (art. 32 Cost.)
• la protezione della famiglia, della maternità, dell’infanzia (artt. 19-31 Cost.)
• la protezione contro atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 Cost.)
• inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Testo unico Immigrazione si prevede che “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario,ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall’interessato.” e che lo straniero comunque presente nel territorio ha diritto di prendere contatto con le autorità diplomatiche del proprio Paese come, ha pure diritto di chiedere che non si prenda contatto con le Autorità medesime quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del testo unico, l’informazione all’autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale di condizioni personali o sociali (art. 4 comma 4 DPR 394/1999 modificato da DPR 334/2004).
• Per i minori stranieri, anche se irregolari, vi è la tutela dello sviluppo psicofisico del fanciullo e i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.

N.B. Il diritto a lavorare che la Repubblica riconosce e promuove in favore di “tutti i cittadini” (art. 4 comma 1 Cost.) non rientra nei diritti fondamentali della persona umana incondizionatamente garantiti allo straniero. L’accesso dei cittadini stranieri ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione è quindi sottoposto a limiti e condizioni, volti soprattutto a contemperare gli interessi di costoro con l’esigenza preminente di garantire la piena occupazione dei cittadini italiani ed un regolato sviluppo del mercato del lavoro.

 

4.Espulsione

L’espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione

Il T.U. dell’immigrazione,come modificato dalla Legge 189/2002 c.d. Bossi-Fini, prevede varie tipologie di espulsione oltre a quella prevista in via amministrativa.

a. L’espulsione come misura di sicurezza

Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (delitti che consentono l’arresto in flagranza), sempre che risulti socialmente pericoloso.

Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al Questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione (art. 15, comma 1 bis, D.lgs. 286/98, come modificato dalla L. 189/02).

b. L’espulsione come sanzione sostitutiva della pena

Viene disposta dal giudice penale, che sostituisce la pena detentiva con l’espulsione, accompa gnata dal divieto di reingresso per un periodo non inferiore a 10 anni.

La misura è immediata e viene adottata anche con la sentenza non definitiva.

E’ disposta in occasione di una condanna per un reato non colposo oppure in occasione di una sentenza patteggiata, quando il giudice ritiene di applicare una pena detentiva entro il limite di due anni e non ci sono le condizioni per applicare la sospensione cautelare della pena.

La sanzione sostitutiva della pena non può essere disposta se non è possibile eseguire immedia tamente l’espulsione (per prestazioni di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, mancanza dei documenti per il viaggio o mancanza di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

c. L’espulsione come misura alternativa alla detenzione

La Legge Bossi/Fini stabilisce che l’espulsione come misura alternativa alla detenzione venga disposta nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 (ossia è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’art.10, oppure si è trattenuto sul territorio dello stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ssalvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, o quando il permesso è stato revocato o annullato, o è scaduto da più di 60 gg e non è stato richiesto il rinnovo, o infine appartiene a una delle categorie indicate in tema di misure di prevenzione e antimafia), e che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni (art.16,comma 5).

Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (si tratta di delitti di particolare gravità), ovvero i delitti previsti dal Testo Unico.

Competente a disporre l’espulsione è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

(http://www.altalex.com)

AGGIORNAMENTI 15/05/2012

TUTTO STRANIERIultima modifica: 2013-07-20T18:23:15+02:00da migrapoint

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