Primo incontro del corso di formazione al VOLONTARIATO INTERCULTURALE: aggiornamento sulla normativa.


 Avv. A.Ballerini

 www.alessandraballerini.com


 QUANTI SONO I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA?

Sono il 7,5% della popolazione, ma ne vengono percepiti molti di più. Sono circa 5.000.000 e il 21% sono minori.

Producono circa il 12 % del P.I.L.;

L’età media degli stranieri è di 32 anni e solo il 2% sono ultra sessantacinquenni;

1,5 mln sono badanti;

Il costo di ogni detenuto in Italia è di € 149;

Il costo di ogni detenuto in un C.I.E. (centro di identificazione ed espulsione) è di € 50/70;

Il costo delle espulsioni coatte parte da € 10.000;

In Italia ci sono 160.000 nomadi (ne vengono percepiti molti di più);

Fonte : dossier statistico Caritas Migrantes

Consiglio di lettura:” MANDIAMOLI A CASA” I LUOGHI COMUNI – A.CIVATI http://www.civati.it/mandiamoliacasa.pdf

 


RAPPORTO SULLO STATO DEI DIRITTI  UMANI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI C.I.E.- SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione del rapporto

Leggi il rapporto “Ogni violazione dei diritti umani non è solo un fatto eticamente riprovevole ma una vera e propria violazione della legalità. ….”

Il rapporto tratta il tema della tortura negli istituti penitanziari e nei CIE.

Fondamentale riconoscere il principio di INDIVISIBILILTA’ DEI DIRITTI UMANI.

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Ad oggi facciamo riferimento al D.Lgs 286/98 modificato da L.189/2002 (Bossi-Fini) e da DDL 733/2009

NOVITà: reato di clandestinità comporta una pena pecuniaria, ma non più il carcere

Ad oggi in Italia continuano ad essere pochissimi gli ingressi irregolari, sono quasi tutti regorali, con visto o da stati che hanno convenzioni con Italia (es. Albania). –>ingressi per turismo

Gli ingressi per lavoro sono sempre regolati dai FLUSSI.

Stagionali: permesso per un massimo di 9 mesi, non rinnovabile e che prevede l’uscita dall’Italia al termine del periodo di lavoro. Per rientrare bisogna attendere nuovi flussi (stagionali o non).

Casi di inespellibilità: ART 19 D.Lgs. 286/98

Art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98: ” Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”

ART. 22 C.11“Hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno gli extracomunitari che sono in attesa di occupazione ed il datore di lavoro è disponibile ad assumere lo straniero, anche se non vi è ancora il contratto.”

ACCORDO DI INTEGRAZIONE L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ‘ (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che prevede un percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Per lo Stato, l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).

I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Nella tabelle allegate al provvedimento, l’accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili. (FONTE:MINISTERO DELL’INTERNO )

MATRIMONIO CON STRANIERO IRREGOLARE

DaL LUGLIO 2011 si possono sposare in Italia anche i cittadini stranieri che non hanno il permesso di soggiorno. È stato dichiarato incostituzionale, quindi non ha più alcuna efficacia, il giro di vite imposto dalla legge sulla sicurezza, secondo la quale per contrarre matrimonio bisognava dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia.

 

Incontro sulla normativa Avv. A.Ballerini – 15/05/2012ultima modifica: 2012-05-16T10:22:00+02:00da migrapoint
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