Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

Sedici i crediti assegnati agli immigrati dallo sportello unico presso le prefetture, per la conoscenza della lingua italiana parlata e per il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

Corso per immigratiL’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ‘ (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che prevede un percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero.

Il regolamento disciplina, inoltre: l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Per lo Stato, l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).

I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Nella tabelle allegate al provvedimento, l’accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili. (FONTE:MINISTERO DELL’INTERNO )

ALLEGATI E DETTAGLI: http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0942_2011_09_14_dPR14092011n179.html

ACCORDO DI INTEGRAZIONEultima modifica: 2012-03-07T11:09:00+01:00da migrapoint
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