Cassazione civile , sez. VI-L, ordinanza 06.05.2013 n° 10460 (Maria Spataro)

Non può essere disconosciuto al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia il diritto all’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (o agli altri strumenti, anche economici, di assistenza sociale), se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge per l’erogazione della prestazione assistenziali, giacchè, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, quelle disposizioni di legge che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni a diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini italiani.

Così il Giudice Supremo Italiano, con l’ordinanza 6 maggio 2013 n. 10460, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario nei confronti dell’Inps, ribaltando la decisione della Corte d’Appello territoriale che, viceversa, aveva rifiutato il riconoscimento della prestazione assistenziale sull’erronea convinzione della necessarietà, ai fini dell’erogazione della medesima, del requisito della stabile e duratura residenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale prima della domanda amministrativa, ritenuto assente nell’appellante.

La Corte di ultima istanza ricorda, nelle motivazioni della decisione, che l’assegno sociale è stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 3 comma 6 della legge n. 335/95, riservandone il diritto ai soli cittadini italiani residenti in Italia, ma che successivamente, l’art. 39 della legge n. 40/98 ha equiparato ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale gli stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, senza, dunque, richiedere in aggiunta il requisito della stabile dimora in Italia.

Né può ritenersi applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 20 comma 10 della legge n. 133/2008, che subordina il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale alla condizione della legale e continuativa residenza sul territorio nazionale per un periodo continuativo di almeno dieci e sulla quale la corte d’appello territoriale aveva fondato la propria decisione, perché la domanda del cittadino extracomunitario era stata proposta prima della decorrenza legale fissata dalla legge stessa per l’applicazione della limitazione.

L’esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, vale a dire la titolarità di una carta o permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e le condizioni reddituali fissate dalla normativa, rende il cittadino extracomunitario titolare di un diritto fondamentale, che la legge può, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla stessa Sezione giudicante, non irragionevolmente, subordinare alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio italiano ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, ma una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni stabilite dalla legge non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni al godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.

Il giudice di merito territoriale, nelle deduzione della Corte investita, avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza della stabile, ancorchè non continuativa, residenza in Italia nella titolarità, in capo al ricorrente, della carta di soggiorno di durata superiore ad un anno, nella sua documentata residenza in un comune del territorio nazionale e nella erogazione in suo favore, da parte di una struttura ospedaliera nazionale, di alcune prestazioni sanitarie. Unica logica conseguenza, pertanto, è l’accoglimento del ricorso proposto dal cittadino extracomunitario, con rinvio nuovamente alla Corte d’Appello territorialmente competente, in diversa composizione, per l’accertamento delle prescritte condizioni reddituali.

(Altalex, 14 maggio 2013. Nota di Maria Spataro)

 

Da Meltingpot.org

Sanatoria 2012 – L’ interruzione del rapporto di lavoro

Permesso per attesa occupazione di 1 anno ai lavoratori.

Con la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012 il Ministero dell’Interno ha chiarito quali siano gli adempimenti e le conseguenze dell’ interruzione del rapporto di lavoro per il quale era stata presentata domanda di emersione.

Ricordiamo che già con la faq n. 20 il Ministero dell’interno aveva chiarito l’impossibilità per il lavoratore, in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della data di convocazione, di essere assunti da un nuovo datore di lavoro.

Contemporaneamente, già el disposizioni contenutre nell’art 5 del D.Lgs n. 109/2012, ove prevedevano la possibilità di presentare domanda di emersione anche per rapporti di lavoro a tempo determinato, confermavano la possibilità che il rapporto potesse interrompersi anche prima della data di convocazione.

Va ricordato che in ogni caso sarà necessario procedere al versamento dei contributi per un periodo non inferiore ai 6 mesi.

La circolare chiarisce innanzi tutto che in ogni caso il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per il perfezionamento della procedura, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, le comunicazioni obbligatorie e solo successivamente potranno ritenersi estiniti i pprocedimenti penali ed amministrativi a carico delle parti.
Successivamente a tale adempimento il rapporto di lavoro potrà essere interrotto nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.

Interruzione del rapporto di lavoro prima della convocazione
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della convocazione delle parti il datore di lavoro deve darne comunicazione allo Sportello Unico e all’INPS.

Subentro di un nuovo datore di lavoro
Come già detto, in via generale, non è prevista la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro.
Tale possibilità sarà invece concessa in caso di:
- decesso della persona assistita
- cessazione dell’azienda

In questi casi sarà possibile il subentro di:
- un componente del nucleo familiare del defunto (parente entro il 2° grado anche non convivente)
- l’azienda subentrante che rileva l’attività della precedente

Nel caso in cui non vi sia subentro al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 1 anno

Interruzione del rapporto di lavoro fuori dai casi precedenti
Sarà possibile la cessazione del rapporto di lavoro anche al di fuori delle situazioni precedenti.
In questo caso datore di lavoro e lavoratore dovranno comunque rpresentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il perfezionamento delle comunicazioni, l’esibizione delle ricevute di pagamento dei contributi dovuti per il periodo di sussistenza del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi.

Dovrà comunque essere data adeguata motivazione per l’interruzione del rapporto di lavoro.

Al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa disoccupazione della durata di 1 anno

La presentazione di una sola delle parti
Non è raro il caso in cui una delle parti non risponda alla convocazione presso lo Sportello Unico.
La convocazione viene inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore anche se non pochi problemi potrebbero verificarsi quando nella domanda sia stata indicata la convivenza.
In questi casi infatti anche la lettera di convocazione del lavoratore arriverà presso l’abitazione del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro si fosse interrotto sarà importante per il lavoratore dare tempestiva comunicazione allo Sportello Unico del nuovo domicilio a cui ricecere le comunicazioni.
Il Ministero dell’Interno, con la menzionata circolare, fornisce indicazioni solo nel caso in cui a non presentarsi sia il lavoratore precisando che in questo caso si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi del datore di lavoro.

E’ evidente che tale possibilità non può non essere concessa anche al lavoratore quando il datore di lavoro si renda irreperibile, concedendo allo stesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione dell adurata di 1 anno.

Al momento della convocazione dovranno poi essere esibiti:

- La documentazione riguardante il reddito del datore di lavoro (CUD, Modello Unico, Modello 730, bilancio di esercizio, bilancio preventivo, fatturato, dichiarazione dei redditi, etc)

- La documentazione comprovante il versamento dei contributi versati

  • Bollettini MAV per il lavoro domestico
  • Ricevute UNIEMENS per lavoro subordinato
  • Ricevuti DMAG per lavoro agricolo

- Per l’alloggio

  • il certificato di idoneità dell’alloggio o il certificato igienico -sanitario rilasciato dall’Asl
  • la comunicazione di cessione fabbricato
    I certificati dovranno essere esibiti dal datore di lavoro quando l’alloggio sia in sua disponibilità, o dal lavoratore se questi sia ospitato da persona diversa dal datore di lavoro.

- Il passaporto del lavoratore in corso di validità o per cui sia stata presentata domanda dirinnovo.

- Nulla è specificato nelle lettere di comunicazione riguardo invece alla prova della presenza in Italia prima del 31.12.2011.

- Circolare del Ministero dell’Interno n. 7529 del 4 dicembre 2012

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno

Sedici i crediti assegnati agli immigrati dallo sportello unico presso le prefetture, per la conoscenza della lingua italiana parlata e per il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

Corso per immigratiL’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del ‘Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ‘ (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che prevede un percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero.

Il regolamento disciplina, inoltre: l’articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l’accordo è soggetto, l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
Per lo Stato, l’accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).

I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Nella tabelle allegate al provvedimento, l’accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili. (FONTE:MINISTERO DELL’INTERNO )

ALLEGATI E DETTAGLI: http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0942_2011_09_14_dPR14092011n179.html

CAMPAGNA.jpg

Anche la Provincia d’Imperia aderisce alla Campagna nazionale “L’italia sono anch’io” per i diritti di cittadinanza

Anche nella nostra provincia è partita la Campagna Nazionale “L’Italia sono anch’io” per i diritti di cittadinanza(www.litaliasonoanchio.it) promossa a livello nazionale da 19 associazioni, tra cui: Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione-, Caritas Italiana, Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Migrantes, CGIL, Libera, Rete G2-Seconde Generazioni.

La campagna promuove due proposte di legge di iniziativa popolare, una sulla riforma dell’attuale normativa sulla cittadinanza ed una sul diritto di voto alle elezioni amministrative, per il riconoscimento alla popolazione immigrata che lavora onestamente e risiede regolarmente da un certo numero di anni nel nostro paese di diritti che costituiscono gli strumenti più alti di integrazione e di responsabilità sociale e politica e per i riconoscimento del diritto di cittadinanza ai giovani stranieri che sono nati e cresciuti in Italia.

La normativa attualmente in vigore non riconosce la cittadinanza come un diritto tutelabile davanti all’autorità giudiziaria neppure per chi lavora onestamente e risiede regolarmente anche da parecchi anni nel nostro paese, ma solo come una concessione elargita in modo del tutto arbitrario e discrezionale da parte dell’autorità amministrativa. Inoltre, non esiste nel nostro paese la effettiva possibilità di acquisire automaticamente la cittadinanza da parte di bambini nati in Italia da genitori stranieri, o da parte di giovanissimi giunti in Italia in tenera età. Per questi minori è evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l’identità personale, costruita nell’acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali. Quanto al diritto di voto nelle elezioni amministrative i cittadini non comunitari, che pure contribuiscono al finanziamento delle strutture pubbliche locali mediante il prelievo fiscale, ne sono totalmente esclusi, ciò in contrasto con quanto dispone la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo nel febbraio del 1992 ed entrata in vigore nel maggio del 1997.

Costituiscono il comitato promotore della provincia di Imperia le seguenti associazioni: Acli, Arci, Caritas diocesana Ventimiglia-Sanremo, Casa Africa-onlus, Chiese Valdesi della provincia di Imperia, Cgil, Libera e Mappamondo-onlus.

A partire dalle prossime settimane il comitato promuoverà iniziative per la raccolta di firme delle due proposte di legge. Durante il mese di gennaio verranno inoltre raccolte le firme in occasione dei seguenti eventi:

13 gennaio-ore 21- Imperia- Centro Polivalente- Incontro su immigrazione e integrazione a Imperia, organizzato dal circolo PD di Porto Maurizio.

24 gennaio-ore 21 – Vallecrosia- Cinema/Teatro don Bosco, via Col. Aprosio n. 433 – “ANCHE VOI FOSTE STRANIERI” incontro con don Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, e presentazione del Dossier Immigrazione di Caritas Italiana, organizzato da Caritas diocesana Ventimiglia-Sanremo, Associazione Mappamondo, Parrocchia Maria Ausiliatrice

25 gennaio-ore21- Sanremo- Palafiori (sede da confermare)- Incontro con DON CIOTTI- organizzato da Libera

La Consulta: “Incostituzionale chiedere il permesso di soggiorno per il matrimonio”. Abolita la norma voluta da Maroni & Co., che aveva fatto crollare le nozze miste

 matrimonio_misto.jpg

 Roma – 25 luglio 2011 – Se amate un clandestino (e il matrimonio non vi spaventa) preparate i confetti.

Da oggi, si possono sposare in Italia anche i cittadini stranieri che non hanno il permesso di soggiorno. È stato dichiarato incostituzionale, quindi non ha più alcuna efficacia, il giro di vite imposto due anni fa dalla legge sulla sicurezza voluta dall’attuale governo, secondo la quale per contrarre matrimonio bisognava dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata oggi dal giudice Alfonso Quaranta. Dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.

Secondo la Consulta, esigere il permesso di soggiorno lede diritti inviolabili (articolo 2 della Costituzione), in particolare quello a farsi una famiglia (art.29). Si tratta di un danno sproporzionato, spiega la sentenza, rispetto all’obiettivo che era alla base della norma escogitata da Maroni & co, cioè la lotta all’immigrazione clandestina. E non colpisce solo l’immigrato, ma anche la sua dolce metà italiana.

L’avvocatura dello Stato ha provato invano a difendere quella norma, dicendo che è nell’interesse della collettività contrastare i matrimoni di comodo con cui alcuni clandestini “comprano”, sposandosi, il permesso di soggiorno. La Corte Costituzionale però ribatte che la legge già prevede controlli sull’effettiva convivenza dei coniugi per contrastare situazioni di questo tipo.

Insomma vince l’amore, mentre la legge tanto voluta da Pdl e Lega perde un altro pezzo. Finora era riuscita a ostacolare il cammino all’altare di tante coppie, con un impatto così forte da far crollare le statistiche sui matrimoni misti, convincendo i più tenaci a sposarsi nel Paese d’origine della loro dolce metà, oppure a San Marino.

Tanti auguri ai promessi sposi. Con un appello: siate buoni, conservate una fetta di torta per il ministro Maroni.

Scarica la sentenza della Corte Costituzionale

 

Elvio Pasca DA STRANIERIINITALIA.IT

 

ECCO COME SPOSARSI

 

 

ALTRE FONTI: http://www.comune.grosseto.it/phpbb/viewtopic.php?p=22085#22085 

 

Prende il via L’ITALIA SONO ANCH’IO, la Campagna nazionale promossa, nel 150° anniversario dell’unità d’Italia, da 19 organizzazioni della società civile (Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Fondazione Migrantes, Libera, Lunaria, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 – Seconde Generazioni, Sei Ugl, Tavola della Pace, Terra del Fuoco,) e dall’editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.

Scopo della campagna è riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e del dibattito politico il tema dei diritti di cittadinanza e la possibilità per chiunque nasca o viva in Italia di partecipare alle scelte della comunità di cui fa parte.

Oggi nel nostro Paese vivono oltre 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono bambini e ragazzi nati o cresciuti qui, che tuttavia solo al compimento del 18° anno di età si vedono riconosciuta la possibilità di ottenere la cittadinanza, iniziando nella maggior parte dei casi un lungo percorso burocratico. Questo genera disuguaglianze e ingiustizie, limita la possibilità di una piena integrazione, disattende il dettato costituzionale (art. 3) che stabilisce l’uguaglianza tra le persone e impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento.

I promotori della campagna si propongono di contribuire a rimuovere questi ostacoli, attraverso un’azione di sensibilizzazione che inizia ora, ma soprattutto attraverso la modifica dell’attuale legislazione che codifica le disuguaglianze. Per questo, dall’autunno 2011 promuoveranno la raccolta di firme per due leggi di iniziativa popolare, una di riforma dell’attuale normativa sulla cittadinanza, l’altra sul diritto di voto alle elezioni amministrative.

Alla conferenza stampa di presentazione della Campagna parteciperanno: il sindaco di Reggio Emilia e presidente del Comitato promotore Graziano Delrio, l’editore Carlo Feltrinelli, Vera Lamonica, della segreteria nazionale della Cgil, Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell’Arci, il presidente delle Acli Andrea Olivero, la scrittrice Sumaya Abdel Qader , Lorenzo Trucco dell’ Asgi.

Nel corso della conferenza stampa verrà consegnato: 1) manifesto di lancio della Campagna con l’elenco dei promotori e dei primi aderenti; 2) dati statistici relativi ai minori che nascono e crescono nel nostro paese, italiani di fatto ma anagraficamente stranieri, e dati relativi alle cittadinanze acquisite in Italia e in Europa; 3) Gli ostacoli che incontrano i minori privi della cittadinanza; 4) una scheda comparativa tra la situazione attuale e quella che si determinerebbe se venissero approvate le due proposte di legge di iniziativa popolare; 5) folder della Campagna

La Consulta boccia un articolo introdotto dal pacchetto sicurezza.

Roma – 17 dicembre 2010 – Non può essere condannato chi non obbedisce a un foglio di via perché è troppo povero o comunque ha un altro “giustificato motivo”.

Lo ha sancito la Corte costituzionale, dichiarando illegittimo l’art.14, comma 5 quater del testo unico sull’immigrazione, così come modificato dal “pacchetto sicurezza” del governo Berlusconi. In particolare, è illegittima la “parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo”.

Continua….

(Da Stranieriinitalia.it)