Cassazione civile , sez. VI-L, ordinanza 06.05.2013 n° 10460 (Maria Spataro)

Non può essere disconosciuto al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia il diritto all’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (o agli altri strumenti, anche economici, di assistenza sociale), se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge per l’erogazione della prestazione assistenziali, giacchè, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, quelle disposizioni di legge che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni a diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini italiani.

Così il Giudice Supremo Italiano, con l’ordinanza 6 maggio 2013 n. 10460, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario nei confronti dell’Inps, ribaltando la decisione della Corte d’Appello territoriale che, viceversa, aveva rifiutato il riconoscimento della prestazione assistenziale sull’erronea convinzione della necessarietà, ai fini dell’erogazione della medesima, del requisito della stabile e duratura residenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale prima della domanda amministrativa, ritenuto assente nell’appellante.

La Corte di ultima istanza ricorda, nelle motivazioni della decisione, che l’assegno sociale è stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 3 comma 6 della legge n. 335/95, riservandone il diritto ai soli cittadini italiani residenti in Italia, ma che successivamente, l’art. 39 della legge n. 40/98 ha equiparato ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale gli stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, senza, dunque, richiedere in aggiunta il requisito della stabile dimora in Italia.

Né può ritenersi applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 20 comma 10 della legge n. 133/2008, che subordina il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale alla condizione della legale e continuativa residenza sul territorio nazionale per un periodo continuativo di almeno dieci e sulla quale la corte d’appello territoriale aveva fondato la propria decisione, perché la domanda del cittadino extracomunitario era stata proposta prima della decorrenza legale fissata dalla legge stessa per l’applicazione della limitazione.

L’esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, vale a dire la titolarità di una carta o permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e le condizioni reddituali fissate dalla normativa, rende il cittadino extracomunitario titolare di un diritto fondamentale, che la legge può, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla stessa Sezione giudicante, non irragionevolmente, subordinare alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio italiano ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, ma una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni stabilite dalla legge non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni al godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.

Il giudice di merito territoriale, nelle deduzione della Corte investita, avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza della stabile, ancorchè non continuativa, residenza in Italia nella titolarità, in capo al ricorrente, della carta di soggiorno di durata superiore ad un anno, nella sua documentata residenza in un comune del territorio nazionale e nella erogazione in suo favore, da parte di una struttura ospedaliera nazionale, di alcune prestazioni sanitarie. Unica logica conseguenza, pertanto, è l’accoglimento del ricorso proposto dal cittadino extracomunitario, con rinvio nuovamente alla Corte d’Appello territorialmente competente, in diversa composizione, per l’accertamento delle prescritte condizioni reddituali.

(Altalex, 14 maggio 2013. Nota di Maria Spataro)

 

Assegno sociale anche ad extracomunitario che non risiede stabilmente in Italiaultima modifica: 2014-02-10T17:02:06+01:00da migrapoint
Reposta per primo quest’articolo

Comments are closed.

Post Navigation