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ISCRIZIONE A SCUOLA

ART. 45 DELREGOLAMENTO DI ATTUAZIONE prevede espressamente che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.”
ISCRIZIONE CON RISERVA il genitore sotto la propria responsabilità ne autocertifica le generalità dichiarando i suoi dati anagrafici. In tal caso il minore viene iscritto con riserva (art. 45 del D.P.R. 394/99).


SISTEMI SCOLATICI A CONFRONTO:

UN MONDO DI SCUOLE

(sistemi scolastici del mondo).

ASSOCIAZIONE “IL NOSTRO PIANETA

 

     
PERMESSO PER STUDIO: NON VALIDO IL CAMBIO DI FACOLTÀ
Circolare del Ministero dell’Interno del 22.02.2011 N. 400/A/2011/12.214.39

Ancora una vota interviene il Ministero dell’Interno a chiarire le ipotesi in cui lo studente extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno per studio può rinnovare il suo permesso qualora decida di intraprendere un corso di laurea diverso da quello per il quale ha ottenuto il rilascio del permesso.

Rispetto alle ultime indicazioni, quelle del febbraio 2007 (http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-ho_un_permesso_per_studio_posso_cambiare_facolta_5054.html) lo straniero in Italia con permesso di studio ottenuto per l’iscrizione ad un corso singolo non può ottenere il rinnovo del permesso qualora decida di iscriversi ad un corso diverso da quello per il quale ha fatto ingresso in Italia. Deve, cioè, sussistere una correlazione tra il corso iniziale e quello successivo, attestata da idonea documentazione dell’ateneo.

Se, quindi, al termine del corso singolo lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio decide di iscriversi ad un corso di laurea non attinente al corso seguito, il permesso non potrà essere rinnovato.

Ciò vale anche per gli studenti che dopo aver conseguito la laurea in Italia decidano di iscriversi a corsi post laurea come master, dottorati o scuole di specializzazione: il rinnovo del loro permesso sarà consentito solo se tali successivi corsi siano attinenti con il corso che ha consentito il primo rilascio del permesso di soggiorno per studio.

http://www.stranieriinitalia.it/media/circMinIntrinnovopermessostudio_22feb2011.pdf

Scuolaultima modifica: 2011-07-29T10:47:00+02:00da migrapoint
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