Richiedenti asilo e rifugiati

LA TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO, MANUALE GIURIDICO PER L’OPERATORE

GUIDA PRATICA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. I numeri dell’Asilo

I RICHIEDENTI ASILO

Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”.

I RIFUGIATI

Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello “status di rifugiato” in seguito all’accoglimento della loro domanda. 

PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.

LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)

Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti. 
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” (Articolo 1 A). 
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione. 
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale. 

ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall’applicazione della Convenzione. In tali casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell’Albania. 


COME INOLTRARE LA DOMANDA DI ASILO

SERVIZIO SPRAR

RICHIEDENTI ASILOultima modifica: 2012-07-13T11:40:00+02:00da migrapoint
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