11/09/2012

L2, seconda lingua, lingua straniera

Il concetto di L2 supera la tradizionale distinzione tra lingua seconda (ossia una lingua non materna appresa laddove tale lingua è effettivamente parlata come lingua nativa) e lingua straniera (ossia una lingua non materna appresa nel proprio paese), inglobando in sé tali concetti.

L’acronimo L2 può essere usato in accostamento ai nomi delle diverse lingue per indicare il fatto che una determinata lingua viene insegnata o appresa quale lingua seconda o lingua straniera (ad esempio “italiano L2”).

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

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Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), dell’inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) è un sistema descrittivo impiegato per livellare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico negli ambiti più disparati.

I sei livelli di riferimento in cui il QCER si articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) sono sempre più diffusamente accettati come parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale. Il Quadro comune di riferimento europeo distingue tre ampie fasce di competenza (“Base”, “Autonomia” e “Padronanza”), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale).

A – Base

  • A1 – Livello base
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
  • A2 – Livello elementare
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

B – Autonomia

  • B1 – Livello pre-intermedio o “di soglia”
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
  • B2 – Livello intermedio
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

C – Padronanza

  • C1 – Livello post-intermedio o “di efficienza autonoma”
Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
  • C2 – Livello avanzato o di padronanza della lingua in situazioni complesse
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.
 

ABILITA’ RICETTIVE

Esercizi:

CLOZE I testi-cloze sono dei testi “bucati” a cui mancano delle parole per completare una frase Esempi di cloze

SCELTA MULTIPLA Le domande a risposta multipla sono una forma di domande di valutazione per le quali chi risponde deve selezionare una o più risposte da una lista data

Esempio: Giovanni _______ una bella casa

a) hanno

b) ha

c) abbiamo

 

VERO O FALSO

 Esempio: Ascolto del  un brano e risposta alle domande..

Il tempo è brutto, quindi Fela e i suoi amici non andranno al mare.
Vero
Falso

 

Spesso vengono inserite delle immagini a fianco degli esercizi. Queste aiutano ad anticipare il contenuto del testo.

Materiali didattici italiano L2

 

Quando inviare la domanda

Le domande di regolarizzazione potranno essere inviate dalle ore 8.00 di sabato 15 settembre 2012 alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012.
Tutte le domande inviate che risponderanno ai requisiti richiesti verranno accolte. Non sarà necessario quindi affrettarsi per l’invio.


 

Come inviare la domanda

L’inoltro delle domande avverrà esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell’Interno, nullaostalavoro.interno.it

Qui, il datore di lavoro interessato alla regolarizzazione, potrà effettuare la registrazione disponendo di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e scegliendo una password per l’accesso.
[ Consulta la scheda pratica sulla procedura telematica ]

  

Dopo aver richiesto l’apposito modulo (che verrà indicato) sarà possibile procedere alla compilazione dei primi dati.

 

Saranno disponibili i moduli:
- EM-DOM per l’emersione di un lavoratrore domestico

 

PDF - 1.5 Mb
Guida alla compilazione del modulo EM-DOM

 

- EM-SUB per l’emersione di un lavoratre impiegato in altri settori

 

PDF - 1.4 Mb
Guida alla compilazione del modulo EM-SUB

 

Per farti assistere nella compilazione delle domande potrai rivolgerti ad un ufficio di patronato.
[ Trova il patronato più vicino a te ]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Il datore di lavoro

Può attivare la procedura di regolarizzazione il datore di lavoro:

  • Cittadino italiano;
  • Cittadino comunitaro;
  • Il cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o in fase di rilascio/aggiornamento) (*)
  • Il cittadino di paese terzo titolare di carta di soggiorno (o in fase di rilascio/rinnovo)
  • Il cittadino di paese terzo o a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato (permesso per asilo) (**)
  • Persone fisiche, enti, cooperative o società con sede legale o operativa in Italia anche qualora il rappresentante legale sia un cittadino straniero
    In questo caso sarà sufficiente il possesso del solo permesso di soggiorno “ordinario”. (**)

-

 

I datori di lavoro esclusi
Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
  • reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di peresso di soggiorno).
  • sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
    A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla questura e della Dpl anche in capo al datore di lavoro.

- Il reddito del datore di lavoro
I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente.
La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retribuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente

I livelli di reddito richiesti:

  • 30.000 euro in caso di persone fisiche, enti o società, risultanti dal reddito imponibile dell’ultima dichiarazione dei redditi, dal fatturato, o bilancio di esercizio precedente
    La valutazione sulla capacità economica, nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, dovrà tener conto del fatturato presunto;
  • 20mila euro per l’emersione di un lavoratore domestico in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito.
    Tale soglia di reddito è prevista anche in caso di nucleo familiare composto da più persone ma in cui vi sia la presenza di un solo percettore di reddito;
  • 27mila euro quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone che percepiscono reddito.
    Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado potranno concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
  • Tali parametri di reddito (20.000 o 27.000) varranno anche per i datori di lavoro che vorranno regolarizzare un lavoratore addetto all’assistenza di persona non auto-sufficiente (diversa appunto dal datore di lavoro stesso)
  • Non dovranno dimostrare un reddito i datori di lavoro che vorranno regolarizzare un lavoratore addetto all’assistenza di persona non auto-sufficiente (diversa appunto dal datore di lavoro stesso) nei casi del tutore legale dell’incapace ovvero del minore sotto patria potestà.
  • Non dovranno dimostrare un reddito i datori di lavoro non autosufficienti che assumono per se stessi una badante. In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da una struttra santiaria o da medico convenzionato con il SSN rilasciata prima della presentazione della domanda.
    Non sarà necessario produrre tale documentazione in caso di possesso di certificazione di invalidità.

In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.
[ Leggi la circolare del Ministero sui redditi da lavoro agricolo ]

- Lavoro domestico
Il datore di lavoro potrà essere anche una persona congiunta, facente parte del nucleo familiare (anche se non convivente) dell’assistito affetto da patologie o handicap.
Ma se il datore di lavoro è persona diversa dall’assistito dovranno comunque essere dimostrati i parametri di reddito previsti per il lavoro domestico mentre sono esclusi da tale dimostrazione solo i casi in cui si tratti di tutore legale dell’incapace o di minore sotto patria potestà.
In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) l’assunzione sarà possibile anche se l’attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro (in ufficio, a casa di un parente, in una seconda casa) a patto di poter dimostrare i requisiti reddituali.

In caso di documentata impossibilità del datore di lavoro a svolgere gli adempimenti richiesti il coniuge i figli, o latri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado potranno sostituirsi al datore di lavoro ai sensi dell’art 4 del DPR 445/2000.
Il datore di lavoro potrà essere sostituito da altri soggetti diversi dai familiari sopra elencati solo se in possesso di apposita procura notarile, oppure di delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

 


 

 

 

Il lavoratore

E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri presenti ininterrottamente in Italia prima del 31 dicembre 2011.

- La prova della presenza in Italia
La presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 dovrà essere documentata esibendo documentazione proveniente da organismi pubblici.
Potranno in questo caso essere utili:

  • Timbro di ingresso sul passaporto
  • Codice STP (Straniero temporaneamente presente)
  • Permesso di soggiorno scaduto
  • Certificato medico di Pronto Soccorso
  • Richiesta di asilo
  • Rinnovo del passaporto presso l’autorità consolare in Italia
  • Atti giudiziari ed eventuali denunce per reati non ostativi
  • Documentazione relativa alla sanatoria 2009
  • Provvedimento di espulsione
  • Certificato di frequenza scolastica del minore
  • Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio
    Eventuali timbri di ingresso o uscita dal territorio dello Stato riportanti una una data successiva al 31.12.2011 potranno comprovare al contrario un soggiorno non ininterrotto in Italia.
    In ogni caso, per la successiva richiesta del Permesso di soggiorno dovranno essere indicati la data e la frontiera di ingresso in Italia.

- Chi non può essere regolarizzato
Non possono essere regolarizzati gli stranieri

  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice.
    Si tratta dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Ed in ogni caso fanno parte di questa categoria i delitti contro la personalità dello Stato, devastazione e saccheggio, delitti contro l’incolumità pubblica, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, delitti di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, furto, rapina, traffico d’armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, terrorismo ed eversione, associazione a delinquere e di stampo mafioso;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.
    Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.
    Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere “sanate” anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiorno che non consentano l’attività lavorativa o lo consentono solo parzialmente (studio, stagionale, cure mediche, residenza elettiva, richiesta asilo).

- Il Passaporto del lavoratore
In caso di passaporto scaduto ed in fase di rinnovo si dovrà inserire nel campo dedicato al numero di passaporto il numero del passaporto scaduto. In caso di errore in in fase di versamento dell’F24 è consigliabile ripetere tale errore anche nella compilazione della domanda. Sarà poi necessario eisibire in ogni caso il passaporto valido all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico (ed eventualmente in quella sede verranno corretti gli errori di trascrittura).

Non è stato ancora chiarito se potrà essere utilizzato il foglio consolare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica in Italia che comunque dovrebbe dover riportare un codice identificativo

 


 

 

 

 

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012.

  • Potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.
  • I rapporti di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali.
    La retribuzione dovrà essere corrispondente a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento e comunque non inferiore all’importo minimo previsto per l’assegno sociale (5.577 euro annui, 429 euro mensili)

La sistemazione alloggiativa può essere a carico del datore di lavoro o a carico del lavoratore con decurtazione dallo stipendio.
Ma nel caso di lavoratori conviventi non si tratta di rapporto di locazione pertanto non si potrà prevedere una decurtazione dallo stipendio.

 


 

 

 

 

Il contributo forfettario

Per presentare la domanda, dal 7 settembre, deve essere versato un contributo forfettario di euro 1.000 per ciascun lavoratore regolarizzato.
Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modulo F24 Versamenti con elementi identificativi.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati:
- nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione erario ed altro

  • nel campo “tipo” la lettera R
  • nel campo “elementi identificativi” il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17)
  • nel campo “codice” è inserito il codice tributo
    REDO per datori di lavoro domestico
    RESU per datori di lavoro subordinato
  • nel campo “anno di riferimento” l’anno 2012 Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda

 


 

 

 

 

La sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi

Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore:

  • in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU);
  • relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso anche se rivestono carattere fiscale, finanziario, previdenziale o assistenziale.
  • Lo straniero non può essere espulso tranne nei casi previsti come ostativi alla regolarizzazione.

La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto.
Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
In caso di conclusione positiva del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

 


 

 

 

 

Il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e delle somme dovute ai fini fiscali

- La retribuzione
Il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute a titolo retributivo per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.
La dimostrazione avverrà attraverso un’ attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore.
Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS.

- I contributi
Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dal momento dell’assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Per i rapporti di lavoro non domestico:

  • in caso di rapporto di lavoro non agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
    Cos’è il Modello Uniemens?
  • Lo Sportello Unico richiederà per via telematica copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
  • Cos’è il DURC?
  • in caso di rapporto di lavoro agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia del modello DMAG trasmesso all’Inps.
  • Cos’è il DMAG?

Per i rapporti di lavoro domestico:

  • si dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei bollettini MAV pagabile esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
    Cos’è il MAV?

- Le somme dovute ai fini fiscali
Il datore di lavoro dovrà regolarizzare le somme dovute in base alla retribuzione per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate. In ogni caso la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
Il datore di lavoro domestico non essendo sostituto di imposta, non dovrà regolarizzare alcuna somma a titolo fiscale.

 


 

 

 

 

La convocazione presso lo Sportello Unico

Una volta inviata la domanda sarà possibile scaricare dal portale del nullaostalavoro.interno.it la ricevuta di invio della domanda.
Copia della ricevuta dovrà essere consegnata al lavoratore.
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del provvedimento.
Presso lo Sportello Unico verrà consegnata la documentazione (Mod 209) utile a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici postali. Successivamente sarà necessario attendere la convocazione da parte delle Questura per la consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali. In un successivo appuntamento verrà consegnato il permesso di soggiorno.


- Chi può essere “regolarizzato”
E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno pe rmotivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri che possano dimostrare la presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011 attraverso documentazione proveniente da organismo pubblici.
Si tratta di uno dei punti più complessi della norma anche in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 94/2008 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha notevalmente aumentato la possibilità, per chi irregolarmente presente, in caso di contatto con uffici pubblici, di incorrere una segnalazione della presenza irregolare.
Tra i documenti che più facilmente potrebbero comunque essere utilizzati ricordiamo il codice STP per l’accesso all’assistenza sanitaria deigli stranieri irregolari, così come eventuali documenti, referti o altro rilasciati dalle strutture sanitarie, oppure un vecchio ordine di allontanamento, oppure ancora, paradossalmente, una denuncia per uno dei reati non contemplati cme ostativi dalla norma di regolarizzazione.

Non potranno comunque essere regolarizzati i lavoratori:

  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
    A tal proposito si consiglia di consultare la scheda pratica: La cancellazione delle segnalazioni Schengen
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.

Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.

Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere “sanate” anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiornoc he non consentano l’attività lavorativa.

- Quando presentare la domanda
Le dichiarazioni potranno essere presentate dal 15 settembre 2012, fino al 15 ottobre 2012 rivolgendosi ad uno sportello di patronato oppure accedendo privatamente al sito del Ministero dell’Interno.

- Il contributo forfetario
Per presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfetario di euro 1.000. Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, dovrà essere documentato il versamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari ad almeno sei mesi.

- Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) e relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso.
La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della doamanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
Il lavoratore non potrà quindi essere espulso.
In caso di conclusione del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

- Dopo la presentazione della domanda
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego. Sarà in questo momento che lo Sportello Unico verificherà, oltre all’avvenuto versamento del contributo forfetario, anche l’avvenuto versamento dei contributi dovuti per almeno sei mesi riguardante quindi i mesi precedenti la presentazione della domanda e quelli successivi trascorsi in attesa della convocazione. E’ ipotizzabile che ciò avvenga attraverso l’invio, dopo la presentazione della domanda, di appositi moduli per il versamento dei contributi (visto che i lavoratori, tecnicamente, non saranno ancora assunti fino al momento della convocazione).

 

Richiedenti asilo e rifugiati

LA TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO, MANUALE GIURIDICO PER L’OPERATORE

GUIDA PRATICA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. I numeri dell’Asilo

I RICHIEDENTI ASILO

Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello “status di rifugiato”.

I RIFUGIATI

Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello “status di rifugiato” in seguito all’accoglimento della loro domanda. 

PERSONE AMMISSIBILI ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.

LA CONVENZIONE DI GINEVRA RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI (1951)

Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti. 
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” (Articolo 1 A). 
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione. 
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale. 

ESCLUSIONI DALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall’applicazione della Convenzione. In tali casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell’Albania. 


COME INOLTRARE LA DOMANDA DI ASILO

SERVIZIO SPRAR

Attività di mediazione culturale e linguistica

presso i Distretti ASL di Sanremo e Ventimiglia

 

Sto svolgendo l’attività di mediatrice culturale di lingua araba presso i consultori da oltre due anni. Nel corso di questa attività, portata avanti per un totale di dieci ore settimanali, ho avuto modo di osservare e valutare i bisogni delle donne straniere che si rivolgono a questo servizio. 

Per prima cosa ritengo utile la mia presenza in qualità di interprete linguistica, per la mediazione tra la paziente e il personale sanitario e per garantire una più efficace  comunicazione. Inoltre è importante il mio ruolo di “facilitatrice” nel trasferire in modo semplice e corretto le nozioni dal medico alla paziente. Mi rendo conto, infatti, che molto spesso nascono incomprensioni, che molte donne sono restie a spiegare il problema nella sua totalità o che minimizzano per pudore o vergogna. In questo caso il mio ruolo è fondamentale per aiutarle ad esprimersi ed aprirsi senza timori.

Spesso capita che alcune pazienti vengano al servizio per parlare direttamente con me o per chiedermi consigli su come comportarsi di fronte a delle scelte. In questo caso, la mia figura rappresenta un punto di riferimento per loro, che acquisiscono sempre più fiducia non solo in me, ma anche nel servizio.

La figura del mediatore all’interno del consultorio, infine, è importante per fornire adeguate informazioni riguardo all’uso corretto dei servizi, a trasmettere alle donne l’importanza della prevenzione e ad incoraggiare il loro avvicinamento al servizio.

 

Sanremo, 24/03/2012

 

Amina Berakkas

Mediatrice culturale – Associazione Mappamondo Sanremo

STRANIERI E SERVIZI TERRITORIALI

Un confronto tra mediatori culturali e operatori dei servizi

L’organizzazione dei distretti

Dott.ssa Silvana Begonzo – DSS n.3 Imperiese

 

 

CRITICITA’
 

·    PROBLEMI ECONOMICI E DIFFICOLTA’ LEGATE ALLA MANCANZA DI LAVORO

 

·    DIFFICOLTA’ NEL CERTIFICARE LA PROPRIA CONDIZIONE ECONOMICA A CAUSA DEL LAVORO NERO E DI ATTVITIA’ LAVORATIVE IRREGOLARI

 

·    PROBLEMATICHE ABITATIVE DOVUTE A SITUAZIONI DI NON ABITABILITA’ DEGLI ALLOGGI CONCESSI IN LOCAZIONE, SOPRATTUTTO DOVE VI è LA PRESENZA DI MINORI

 

·    DIFFICOLTA’ DI COMPRENSIONE DELLA LINGUA ITALIANA, CHE COMPORTA DIFFICOLTA’ NELL’INTERAZIONE CON LA P.A. E CON LE ISTITUZIONI SOCIALI E SANITARIE LOCALI

 

·    SCARSA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE E DIFFICOLTA’ DEI CAPOFAMIGLIA AD ACCETTARE IL LAVORO FEMMINIRE ALL’ESTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE

 

·    ESIGENZA DI SUPPORTO AI MINORI CHE GIUNGONO IN ITALIA AD ANNO SCOLASTICO INIZIATO TOTALMENTE PRIVI DI CONOSCENZA DELLA LINGUA

 

·    DIFFIDENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI E TENDENZA ALLA CHIUSURA

 

PROSPETTIVE

 

SAREBBE AUSPICABILE:

 

·     SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA ASSOCIAZIONI DI IMMIGRATI ED OPERATORI

 

·     INCONTRI E CONFRONTI PERIODICI TRA OPERATORI DEI SERVIZI E MEDIATORI CULTURALI, PER MEGLIO COMPRENDERE USI E COSTUMI DI ALTRI PAESI

 

·     PROPOSTA DI CICLI DI INCONTRI STRUTTURATI TRA RAPPRESENTANTI DI CULTURE DIVERSE, MEDIATORI CULTURALI E OPERATORI DI SERVIZI PUBBLICI

 

 

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Da metà febbraio a giugno 2012 si è svolto ad Imperia il corso di italiano base per stranieri, tenuto da Ottavia. Le lezioni hanno coinvolto circa dieci donne e hanno riguardato i seguenti aspetti della lingua italiana:

Lessico:

la famiglia;

il tempo cronologico;

dimensioni, forme e colori;

l’abitazione;

la città;

i mezzi di trasporto;

i medicinali;

i cibi e le bevande;

i pasti;

i modi di cucinare;

i tipi di confezioni per alimenti.

 

Funzioni:

Esprimersi sul proprio indirizzo, provenienza, età, nucleo familiare, il tempo cronologico;

localizzazione e descrizione della propria abitazione e città;

indicare gli spostamenti in città;

esprimersi sui propri pasti (relativamente ad acquisto, preparazione e consumo di alimenti.

paragonare prezzi, dimensioni, pesi.

 

Aspetti grammaticali:

indicativo presente attivo di essere, avere, verbi delle tre coniugazioni;

cenni sui verbi irregolari, presente indicativo di andare;

pronomi personali io/me, tu/te, lui, lei, esso, essa, noi, voi, essi, esse, loro;

plurale e femminile dei nomi comuni;

possessivi;

articoli determinativi, loro uso al singolare/plurale, maschile, femminile;

articolo indeterminativo;

preposizioni semplici;

altre preposizioni di luogo;

paragoni (maggioranza, minoranza, uguaglianza).

 

 

 

 

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Sta per finire l’anno scolastico e anche per gli alunni del corso di italiano è tempo di andare in vacanza e di concludere l’avventura cominciata ad ottobre 2011.

Grazie al contributo dei volontari delle associazioni sono stati realizzati 6 corsi (3 ad Imperia e 3 a Sanremo) a cui hanno partecipato 67 alunni provenienti da 15 paesi diversi ( Marocco, Tunisia, Albania, Venezuela, Romania, Bangladesh, India, Cina, Filippine, Senegal, Moldavia, Ucraina, Egitto, Russia, Ecuador) per un totale di 294 ore di lezione.

Le attività si chiuderanno nell’arco della settimana con le verifiche finali.

Ringraziamo i volontari che hanno reso possibile tutto ciò:

Guido Franco Pazzi,

Giuliana Milano,

Licia Pisu,

Marcella Giribaldi,

Ottavia Lagorio,

Palmiro Rebaudo, 

Virginia Agnese


Buone vacanze a tutti!

le operatrici migrapoint – Giorgia, Daniela e Serena

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Bibliografia utile per l’insegnamento della lingua italiana

 

  • http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm

  • http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=298

  • http://studiamoitaliano.blogspot.com

  • www.initalia.rai.it

  • http://www.italica.rai.it/principali/lingua

  • http://parliamoitaliano.altervista.org

 

Generali

  •  M. Mezzadri, P. E. Balboni, Nuovo Rete, Guerra
  •  B. Bergero, G. de Savorgnani, Chiaro, Alma Edizion
  • L. Ziglio, G. Rizzo, Espresso, Alma Edizioni

  • L. Toffolo – N. Nuti, Allegro, Edilingua, 2004.

  • T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano, Edilingua, 2006

  • S. Carapelli – R. Ferencich – L. Vignozzi ,Villa Gioconda, Guerra, 2008.
  • A. Mazzetti, P. Manili, M.R. Bagianti, Qui Italia Più, Mondadori, 2008.
  • Di Francesco, Naddeo, Bar Italia, Alma Edizioni, 2002

Di riferimento:

  •  Pietro Trifone, Massimo Palermo, Grammatica italiana di base, Zanichelli, 2007.
  • Lidia Costamagna, Pronunciare l’italiano, Manuale di pronuncia italiana per stranieri (Livello intermedio e avanzato), 1996.

 Scrivere

  •  Guastalla, Giocare con la scrittura, attività e giochi per scrivere, 2005.

 Descrivere/Parlare

  •  Paterna E. , Diamo un’occhiata, Guerra, 2009.
  • S. Consonno, S. Bailini, Ricette per parlare, Alma Edizioni, 2002.

Letteratura

  • Guastalla, Giocare con la letteratura, Alma Edizioni, 2002.

 Musica

  •  Costamagna, Maresco, Santeusario, L’italiano con le canzoni, Guerra Ed., 2010.
  • Mezzadri M., Cantagramma, Edilingua, 2001.

  • C. M. Naddeo., G. Trama, Canta che ti passa, Alma Ed., 2008.

 Fumetti

  • D. Lombardo, L. Nosengo, A. M. Sanguineti, L’italiano con i fumetti, Guerra, 2003.

Pubblicità

  •  D. Lombardo, L. Nosengo, A. M. Sanguineti, L’italiano con la pubblicità, Guerra (6 spot, all 3 livelli), 2007.

  Modi di dire

  • P. Zamora, A. Ioppoli, E. Simone, F. Alessandro, Hai voluto la bicicletta?, Guerra, 2006.

Giochi e altre attività

  •  E. Delle Donne, L’italiano praticamente, Guerra, Perugia, 2004.
  • A. Tanzini, Giochiamo in italiano, Progetto Lingua, 2001.

 Cinema

  • Maddoli C., L’italiano al cinema, Guerra

  • Diadori, Micheli, Cinema e didattica dell’italiano L2, 2010.

 Cucina

  • Voltolina, L’italiano è servito, Guerra, 2008.

  • Iacovini, Persiani, Fiorentino, Buon appetito, Bonacci, 2004.

Civiltà e storia

  •  B.Cremonesi, A. Bellini, I come Italia, Eli, 2010.
  • M. Mezzadri, L. Pederzani, Civiltà punto it, Guerra, 2007.

 

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  • Balboni, Santipolo, Profilo di storia italiana per stranieri, Guerra, 2004.

  • Peccianti, Storie della storia italiana (3mila parole vocab. di base ), Petrini editore