Sportello MIGRAPOINT

SANATORIA 2012

Quando inviare la domanda

Le domande di regolarizzazione potranno essere inviate dalle ore 8.00 di sabato 15 settembre 2012 alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012.
Tutte le domande inviate che risponderanno ai requisiti richiesti verranno accolte. Non sarà necessario quindi affrettarsi per l’invio.


 

Come inviare la domanda

L’inoltro delle domande avverrà esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell’Interno, nullaostalavoro.interno.it

Qui, il datore di lavoro interessato alla regolarizzazione, potrà effettuare la registrazione disponendo di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e scegliendo una password per l’accesso.
[ Consulta la scheda pratica sulla procedura telematica ]

  

Dopo aver richiesto l’apposito modulo (che verrà indicato) sarà possibile procedere alla compilazione dei primi dati.

 

Saranno disponibili i moduli:
 EM-DOM per l’emersione di un lavoratrore domestico

 

Guida alla compilazione del modulo EM-DOM

 

 EM-SUB per l’emersione di un lavoratre impiegato in altri settori

 

Guida alla compilazione del modulo EM-SUB

 

Per farti assistere nella compilazione delle domande potrai rivolgerti ad un ufficio di patronato.
[ Trova il patronato più vicino a te ]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Il datore di lavoro

Può attivare la procedura di regolarizzazione il datore di lavoro:

 

I datori di lavoro esclusi
Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:

 Il reddito del datore di lavoro
I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente.
La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retribuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente

I livelli di reddito richiesti:

In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.
[ Leggi la circolare del Ministero sui redditi da lavoro agricolo ]

 Lavoro domestico
Il datore di lavoro potrà essere anche una persona congiunta, facente parte del nucleo familiare (anche se non convivente) dell’assistito affetto da patologie o handicap.
Ma se il datore di lavoro è persona diversa dall’assistito dovranno comunque essere dimostrati i parametri di reddito previsti per il lavoro domestico mentre sono esclusi da tale dimostrazione solo i casi in cui si tratti di tutore legale dell’incapace o di minore sotto patria potestà.
In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) l’assunzione sarà possibile anche se l’attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro (in ufficio, a casa di un parente, in una seconda casa) a patto di poter dimostrare i requisiti reddituali.

In caso di documentata impossibilità del datore di lavoro a svolgere gli adempimenti richiesti il coniuge i figli, o latri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado potranno sostituirsi al datore di lavoro ai sensi dell’art 4 del DPR 445/2000.
Il datore di lavoro potrà essere sostituito da altri soggetti diversi dai familiari sopra elencati solo se in possesso di apposita procura notarile, oppure di delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

 


 

 

 

Il lavoratore

E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri presenti ininterrottamente in Italia prima del 31 dicembre 2011.

 La prova della presenza in Italia
La presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 dovrà essere documentata esibendo documentazione proveniente da organismi pubblici.
Potranno in questo caso essere utili:

 Chi non può essere regolarizzato
Non possono essere regolarizzati gli stranieri

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere “sanate” anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiorno che non consentano l’attività lavorativa o lo consentono solo parzialmente (studio, stagionale, cure mediche, residenza elettiva, richiesta asilo).

 Il Passaporto del lavoratore
In caso di passaporto scaduto ed in fase di rinnovo si dovrà inserire nel campo dedicato al numero di passaporto il numero del passaporto scaduto. In caso di errore in in fase di versamento dell’F24 è consigliabile ripetere tale errore anche nella compilazione della domanda. Sarà poi necessario eisibire in ogni caso il passaporto valido all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico (ed eventualmente in quella sede verranno corretti gli errori di trascrittura).

Non è stato ancora chiarito se potrà essere utilizzato il foglio consolare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica in Italia che comunque dovrebbe dover riportare un codice identificativo

 


 

 

 

 

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012.

La sistemazione alloggiativa può essere a carico del datore di lavoro o a carico del lavoratore con decurtazione dallo stipendio.
Ma nel caso di lavoratori conviventi non si tratta di rapporto di locazione pertanto non si potrà prevedere una decurtazione dallo stipendio.

 


 

 

 

 

Il contributo forfettario

Per presentare la domanda, dal 7 settembre, deve essere versato un contributo forfettario di euro 1.000 per ciascun lavoratore regolarizzato.
Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modulo F24 Versamenti con elementi identificativi.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati:
 nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
 nella sezione erario ed altro

 


 

 

 

 

La sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi

Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore:

La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto.
Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
In caso di conclusione positiva del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

 


 

 

 

 

Il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e delle somme dovute ai fini fiscali

 La retribuzione
Il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute a titolo retributivo per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.
La dimostrazione avverrà attraverso un’ attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore.
Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS.

 I contributi
Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dal momento dell’assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Per i rapporti di lavoro non domestico:

Per i rapporti di lavoro domestico:

 Le somme dovute ai fini fiscali
Il datore di lavoro dovrà regolarizzare le somme dovute in base alla retribuzione per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate. In ogni caso la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
Il datore di lavoro domestico non essendo sostituto di imposta, non dovrà regolarizzare alcuna somma a titolo fiscale.

 


 

 

 

 

La convocazione presso lo Sportello Unico

Una volta inviata la domanda sarà possibile scaricare dal portale del nullaostalavoro.interno.it la ricevuta di invio della domanda.
Copia della ricevuta dovrà essere consegnata al lavoratore.
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del provvedimento.
Presso lo Sportello Unico verrà consegnata la documentazione (Mod 209) utile a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici postali. Successivamente sarà necessario attendere la convocazione da parte delle Questura per la consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali. In un successivo appuntamento verrà consegnato il permesso di soggiorno.


 Chi può essere “regolarizzato”
E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno pe rmotivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri che possano dimostrare la presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011 attraverso documentazione proveniente da organismo pubblici.
Si tratta di uno dei punti più complessi della norma anche in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 94/2008 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha notevalmente aumentato la possibilità, per chi irregolarmente presente, in caso di contatto con uffici pubblici, di incorrere una segnalazione della presenza irregolare.
Tra i documenti che più facilmente potrebbero comunque essere utilizzati ricordiamo il codice STP per l’accesso all’assistenza sanitaria deigli stranieri irregolari, così come eventuali documenti, referti o altro rilasciati dalle strutture sanitarie, oppure un vecchio ordine di allontanamento, oppure ancora, paradossalmente, una denuncia per uno dei reati non contemplati cme ostativi dalla norma di regolarizzazione.

Non potranno comunque essere regolarizzati i lavoratori:

Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.

Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere “sanate” anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiornoc he non consentano l’attività lavorativa.

 Quando presentare la domanda
Le dichiarazioni potranno essere presentate dal 15 settembre 2012, fino al 15 ottobre 2012 rivolgendosi ad uno sportello di patronato oppure accedendo privatamente al sito del Ministero dell’Interno.

 Il contributo forfetario
Per presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfetario di euro 1.000. Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, dovrà essere documentato il versamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari ad almeno sei mesi.

 Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) e relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso.
La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della doamanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
Il lavoratore non potrà quindi essere espulso.
In caso di conclusione del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

 Dopo la presentazione della domanda
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego. Sarà in questo momento che lo Sportello Unico verificherà, oltre all’avvenuto versamento del contributo forfetario, anche l’avvenuto versamento dei contributi dovuti per almeno sei mesi riguardante quindi i mesi precedenti la presentazione della domanda e quelli successivi trascorsi in attesa della convocazione. E’ ipotizzabile che ciò avvenga attraverso l’invio, dopo la presentazione della domanda, di appositi moduli per il versamento dei contributi (visto che i lavoratori, tecnicamente, non saranno ancora assunti fino al momento della convocazione).

 

SANATORIA 2012ultima modifica: 2012-09-01T11:43:00+02:00da
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