Nell’ottobre 2008 iniziava la sua attività lo sportello Migrapoint. Per diversi anni con la presenza di operatori (grazie a contributi del Cespim prima e della Regione Liguria poi) e volontari. Ormai da alcuni anni il lavoro è svolto solo da volontari sia a Sanremo che ad Imperia. Questi i dati relativi al 2017:

Migrapoint Sanremo 2017Migrapoint Imperia 2017

 

Sanremo   Imperia  
Settimane 52 52
Aperture 41 37
     
Uomini 16 14
Donne 46 23
  62 37
       
Stranieri 48   37
Italiani 14   0
  62   37
       
Marocco 20 Turchia 18
Nigeria 15 Gambia 3
Italia 14 Tunisia 3
Bangladesh 4 Italia 2
Senegal 4 Marocco 2
Ecuador 2 Perù 2
Libia 2 Albania 1
Bulgaria 1 Brasile 1
  Egitto 1
    Georgia 1
    Nigeria 1
    Romania 1
    Salvador 1
  62   37
       
       
Ricerca e orientamento al lavoro (cv, offerte di lavoro) 32 Contatto ambasciata 1
rinnovo permesso di soggiorno 1 Informazioni P.In. Discriminazione 3
informazioni domanda cittadinanza e compilazione online 6 Orientamento ai servizi – lavoro 17
informazioni ed orientamento ai servizi 5 Orientamento ai servizi – servizi sociali 21
mediazione culturale 12 Informazioni documenti 4
consulenza legale 4 Orientamento ai servizi – Istruzione 6
accompagnamento avvocato 2 Orientamento ai servizi – ricerca casa 1
  62 Orientamento ai servizi – servizi sanitari 1
      54
Cassazione civile , sez. VI-L, ordinanza 06.05.2013 n° 10460 (Maria Spataro)

Non può essere disconosciuto al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia il diritto all’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (o agli altri strumenti, anche economici, di assistenza sociale), se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge per l’erogazione della prestazione assistenziali, giacchè, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, quelle disposizioni di legge che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni a diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini italiani.

Così il Giudice Supremo Italiano, con l’ordinanza 6 maggio 2013 n. 10460, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario nei confronti dell’Inps, ribaltando la decisione della Corte d’Appello territoriale che, viceversa, aveva rifiutato il riconoscimento della prestazione assistenziale sull’erronea convinzione della necessarietà, ai fini dell’erogazione della medesima, del requisito della stabile e duratura residenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale prima della domanda amministrativa, ritenuto assente nell’appellante.

La Corte di ultima istanza ricorda, nelle motivazioni della decisione, che l’assegno sociale è stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 3 comma 6 della legge n. 335/95, riservandone il diritto ai soli cittadini italiani residenti in Italia, ma che successivamente, l’art. 39 della legge n. 40/98 ha equiparato ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale gli stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, senza, dunque, richiedere in aggiunta il requisito della stabile dimora in Italia.

Né può ritenersi applicabile al caso di specie il disposto dell’art. 20 comma 10 della legge n. 133/2008, che subordina il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale alla condizione della legale e continuativa residenza sul territorio nazionale per un periodo continuativo di almeno dieci e sulla quale la corte d’appello territoriale aveva fondato la propria decisione, perché la domanda del cittadino extracomunitario era stata proposta prima della decorrenza legale fissata dalla legge stessa per l’applicazione della limitazione.

L’esistenza delle condizioni prescritte dalla legge, vale a dire la titolarità di una carta o permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno e le condizioni reddituali fissate dalla normativa, rende il cittadino extracomunitario titolare di un diritto fondamentale, che la legge può, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla stessa Sezione giudicante, non irragionevolmente, subordinare alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio italiano ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, ma una volta che il diritto a soggiornare alle condizioni stabilite dalla legge non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni al godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.

Il giudice di merito territoriale, nelle deduzione della Corte investita, avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza della stabile, ancorchè non continuativa, residenza in Italia nella titolarità, in capo al ricorrente, della carta di soggiorno di durata superiore ad un anno, nella sua documentata residenza in un comune del territorio nazionale e nella erogazione in suo favore, da parte di una struttura ospedaliera nazionale, di alcune prestazioni sanitarie. Unica logica conseguenza, pertanto, è l’accoglimento del ricorso proposto dal cittadino extracomunitario, con rinvio nuovamente alla Corte d’Appello territorialmente competente, in diversa composizione, per l’accertamento delle prescritte condizioni reddituali.

(Altalex, 14 maggio 2013. Nota di Maria Spataro)

 

PER COLORO CHE VOGLIONO RIENTRARE NEL PAESE DI ORIGINE:

slide01

L’operatore della Rete provvederà ad informare il migrante sulle opportunità offerte dall’opzione ed orientarlo nella scelta, in collegamento con lo staff dei progetti che attuano il ritorno.
Se il migrante maturerà la scelta di accedere all’opzione, verrà fornito un aiuto per la compilazione della domanda e della documentazione necessaria alla richiesta.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Alla segnalazione di ogni specifico progetto è disponibile in download su questo sito nella sezione “come si segnala un caso”) e va inviata all’Ente Attuatore del progetto e contemporaneamente all’Help Desk Ritorno ai recapiti email e fax indicati.

IN SINTESI
In conclusione si ribadisce che i progetti di Ritorno, finanziati dal Fondo europeo Rimpatri 2008-2013 e dal Ministero dell’Interno fanno riferimento a 4 tipologie di intervento: 3 di realizzazione vera e propria del percorso di Ritorno ed una di sistema:

– az. 1 – Progetti RVA rivolti prevalentemente a migranti in situazione di vulnerabilità, che prevedono: orientamento e counselling pre-partenza; impostazione piano di reintegrazione; organizzazione del viaggio, pagamento del biglietto aereo, accompagnamento all’aeroporto di partenza; un contributo in contanti alla partenza per le prima spese; supporto alla realizzazione di progetti di reintegrazione con l’erogazione di beni e servizi al migrante, singolo o nucleo familiare, nel paese di origine. Fa parte di questa tipologia il progetto PARTIR V.

– az. 2 – Progetti RVA rivolti prevalentemente a migranti irregolari o a riscio di irregolarità irregolarità che prevedono: che prevedono: orientamento e counselling pre-partenza; organizzazione del viaggio, pagamento del biglietto aereo, accompagnamento all’aeroporto di partenza ed erogazione di un importo in contanti alla partenza per le prima spese. Fa parte di questa tipologia il progetto AUSILIUM.

– az. 3 – Progetti RVA rivolte a determinate categorie di migranti rivolti prevalentemente a migranti in situazione di vulnerabilità, che prevedono: orientamento e counselling pre-partenza, impostazione piano di reintegrazione con eventuale formazione o riqualificazione professionale; pagamento del biglietto aereo, accompagnamento all’aeroporto di partenza; un contributo in contanti alla partenza per le prima spese; supporto alla realizzazione di progetti di reintegrazione con l’erogazione di beni e servizi al migrante, singolo o nucleo familiare, nel paese di origine. Fanno parte di questa tipologia il progetto INTEGRAZIONE DI RITORNO e RITORNO AL FUTURO.

– Az. 7 – Progetto di networking con la formalizzazione di una rete nazionale quale sistema di referral nazionale per l’informazione sulla misura a migranti e realtà operative e la segnalazione dei casi dal territorio ai progetti che, in parallelo alla Rete attuano concretamente i percorsi di Ritorno. Sostiene l’operatività degli aderenti alla Rete un sistema consolidato per la consulenza ai migranti nei territori, procedure di segnalazione dei casi ed un sistema di informazione e sensibilizzazione sulla misura strutturato per destinatari diversificati (migranti, operatori di settore, istituzioni di competenza nel territorio, media, cittadinanza.. ecc.) Fa parte di questa tipologia di progetti la Rete RIRVA fase V.

Con questa impostazione l’Autorità Responsabile italiana – il Ministero dell’Interno – ha voluto avviare un processo volto a consolidare un vero e proprio sistema di attuazione della misura del RVA in Italia in grado di valorizzare e sostenere efficacemente tutti gli attori coinvolti nel percorso di Ritorno: le organizzazioni pubbliche e private che nel territorio, incontrando e lavorando con migranti, sono in grado di informali sulla misura ed aiutarli ad accedervi; le istituzioni territoriali preposte alla gestione del fenomeno migratorio; le rappresentanze dei Paesi di Origine più coinvolti nei ritorni; i migranti stessi, la società civile, la cittadinanza e media che opportunamente sensibilizzati possono facilitare e valorizzare la misura come opportunità; infine gli enti attuatori dei veri e propri progetti di ritorno.

 http://www.reterirva.it/

Da Meltingpot.org

Sanatoria 2012 – L’ interruzione del rapporto di lavoro

Permesso per attesa occupazione di 1 anno ai lavoratori.

Con la circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012 il Ministero dell’Interno ha chiarito quali siano gli adempimenti e le conseguenze dell’ interruzione del rapporto di lavoro per il quale era stata presentata domanda di emersione.

Ricordiamo che già con la faq n. 20 il Ministero dell’interno aveva chiarito l’impossibilità per il lavoratore, in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della data di convocazione, di essere assunti da un nuovo datore di lavoro.

Contemporaneamente, già el disposizioni contenutre nell’art 5 del D.Lgs n. 109/2012, ove prevedevano la possibilità di presentare domanda di emersione anche per rapporti di lavoro a tempo determinato, confermavano la possibilità che il rapporto potesse interrompersi anche prima della data di convocazione.

Va ricordato che in ogni caso sarà necessario procedere al versamento dei contributi per un periodo non inferiore ai 6 mesi.

La circolare chiarisce innanzi tutto che in ogni caso il datore di lavoro ed il lavoratore dovranno presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per il perfezionamento della procedura, la sottoscrizione del contratto di soggiorno, le comunicazioni obbligatorie e solo successivamente potranno ritenersi estiniti i pprocedimenti penali ed amministrativi a carico delle parti.
Successivamente a tale adempimento il rapporto di lavoro potrà essere interrotto nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente.

Interruzione del rapporto di lavoro prima della convocazione
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della convocazione delle parti il datore di lavoro deve darne comunicazione allo Sportello Unico e all’INPS.

Subentro di un nuovo datore di lavoro
Come già detto, in via generale, non è prevista la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro.
Tale possibilità sarà invece concessa in caso di:
- decesso della persona assistita
- cessazione dell’azienda

In questi casi sarà possibile il subentro di:
- un componente del nucleo familiare del defunto (parente entro il 2° grado anche non convivente)
- l’azienda subentrante che rileva l’attività della precedente

Nel caso in cui non vi sia subentro al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 1 anno

Interruzione del rapporto di lavoro fuori dai casi precedenti
Sarà possibile la cessazione del rapporto di lavoro anche al di fuori delle situazioni precedenti.
In questo caso datore di lavoro e lavoratore dovranno comunque rpresentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il perfezionamento delle comunicazioni, l’esibizione delle ricevute di pagamento dei contributi dovuti per il periodo di sussistenza del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi.

Dovrà comunque essere data adeguata motivazione per l’interruzione del rapporto di lavoro.

Al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa disoccupazione della durata di 1 anno

La presentazione di una sola delle parti
Non è raro il caso in cui una delle parti non risponda alla convocazione presso lo Sportello Unico.
La convocazione viene inviata sia al datore di lavoro che al lavoratore anche se non pochi problemi potrebbero verificarsi quando nella domanda sia stata indicata la convivenza.
In questi casi infatti anche la lettera di convocazione del lavoratore arriverà presso l’abitazione del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro si fosse interrotto sarà importante per il lavoratore dare tempestiva comunicazione allo Sportello Unico del nuovo domicilio a cui ricecere le comunicazioni.
Il Ministero dell’Interno, con la menzionata circolare, fornisce indicazioni solo nel caso in cui a non presentarsi sia il lavoratore precisando che in questo caso si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi del datore di lavoro.

E’ evidente che tale possibilità non può non essere concessa anche al lavoratore quando il datore di lavoro si renda irreperibile, concedendo allo stesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione dell adurata di 1 anno.

Al momento della convocazione dovranno poi essere esibiti:

- La documentazione riguardante il reddito del datore di lavoro (CUD, Modello Unico, Modello 730, bilancio di esercizio, bilancio preventivo, fatturato, dichiarazione dei redditi, etc)

- La documentazione comprovante il versamento dei contributi versati

  • Bollettini MAV per il lavoro domestico
  • Ricevute UNIEMENS per lavoro subordinato
  • Ricevuti DMAG per lavoro agricolo

- Per l’alloggio

  • il certificato di idoneità dell’alloggio o il certificato igienico -sanitario rilasciato dall’Asl
  • la comunicazione di cessione fabbricato
    I certificati dovranno essere esibiti dal datore di lavoro quando l’alloggio sia in sua disponibilità, o dal lavoratore se questi sia ospitato da persona diversa dal datore di lavoro.

- Il passaporto del lavoratore in corso di validità o per cui sia stata presentata domanda dirinnovo.

- Nulla è specificato nelle lettere di comunicazione riguardo invece alla prova della presenza in Italia prima del 31.12.2011.

- Circolare del Ministero dell’Interno n. 7529 del 4 dicembre 2012

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Vi informiamo che per l’estate l’orario e la sede del nostro Sportello cambieranno nel seguente modo:

SPORTELLO DI SANREMO 

 PRESSO SEDE CENTRO DI SOLIDARIETA’ l’ANCORA – C.SO GARIBALDI, 20.

CELL. 331 4014596

  • LUNEDI’ DALLE 16 ALLE 18
  • SABATO DALLE 10 ALLE 12

SPORTELLO DI TAGGIA

PRESSO PALAZZO COMUNALE – VIA SAN FRANCESCO, 441

TEL. 0184 476226

  • IL PRIMO ED IL TERZO GIOVEDI’ DEL MESE DALLE 15 ALLE 17

 

SPORTELLO DI IMPERIA

PRESSO SEDE ARCI SOLIDARIETA’ – PIAZZETTI BIANCHI,2

CELL. 331 4014596 

  • VENERDI’ DALLE 10 ALLE 12 

Vi aspettiamo!!!

 Imperia

P.zza Bianchi, 2

c/o Arci Solidarità

Venerdì dalle 10 alle 12

tel. 331 4014596

 

Taggia

Via S. Francesco, 441

c/o Comune

I e III Giovedì del mese dalle 15 alle 17

Tel. 0184 476222

 

 

Sanremo

C.so Garibaldi, 20

c/o “Centro l’Ancora”

 

Lunedì dalle 16 alle 18

e

 

Sabato dalle 10 alle 12

Tel. 3314014596

 

Oggi, 8 novembre 2012, lo Sportello Migrapoint apre ufficialmente a Taggia presso gli uffici del Palazzo Municipale.

Ci troverete tutti i GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 17.00.

Potete contattarci anche telefonicamente, in tale orario,

al n. 0184 476222 – Centralino del Comune di Taggia.


Grazie e vi aspettiamo numerosi!

Le operatrici dello Sportello.

Quando inviare la domanda

Le domande di regolarizzazione potranno essere inviate dalle ore 8.00 di sabato 15 settembre 2012 alle ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2012.
Tutte le domande inviate che risponderanno ai requisiti richiesti verranno accolte. Non sarà necessario quindi affrettarsi per l’invio.


 

Come inviare la domanda

L’inoltro delle domande avverrà esclusivamente con modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell’Interno, nullaostalavoro.interno.it

Qui, il datore di lavoro interessato alla regolarizzazione, potrà effettuare la registrazione disponendo di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e scegliendo una password per l’accesso.
[ Consulta la scheda pratica sulla procedura telematica ]

  

Dopo aver richiesto l’apposito modulo (che verrà indicato) sarà possibile procedere alla compilazione dei primi dati.

 

Saranno disponibili i moduli:
- EM-DOM per l’emersione di un lavoratrore domestico

 

PDF - 1.5 Mb
Guida alla compilazione del modulo EM-DOM

 

- EM-SUB per l’emersione di un lavoratre impiegato in altri settori

 

PDF - 1.4 Mb
Guida alla compilazione del modulo EM-SUB

 

Per farti assistere nella compilazione delle domande potrai rivolgerti ad un ufficio di patronato.
[ Trova il patronato più vicino a te ]

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Il datore di lavoro

Può attivare la procedura di regolarizzazione il datore di lavoro:

  • Cittadino italiano;
  • Cittadino comunitaro;
  • Il cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o in fase di rilascio/aggiornamento) (*)
  • Il cittadino di paese terzo titolare di carta di soggiorno (o in fase di rilascio/rinnovo)
  • Il cittadino di paese terzo o a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato (permesso per asilo) (**)
  • Persone fisiche, enti, cooperative o società con sede legale o operativa in Italia anche qualora il rappresentante legale sia un cittadino straniero
    In questo caso sarà sufficiente il possesso del solo permesso di soggiorno “ordinario”. (**)

-

 

I datori di lavoro esclusi
Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
  • reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di peresso di soggiorno).
  • sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
    A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla questura e della Dpl anche in capo al datore di lavoro.

- Il reddito del datore di lavoro
I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente.
La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retribuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente

I livelli di reddito richiesti:

  • 30.000 euro in caso di persone fisiche, enti o società, risultanti dal reddito imponibile dell’ultima dichiarazione dei redditi, dal fatturato, o bilancio di esercizio precedente
    La valutazione sulla capacità economica, nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, dovrà tener conto del fatturato presunto;
  • 20mila euro per l’emersione di un lavoratore domestico in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito.
    Tale soglia di reddito è prevista anche in caso di nucleo familiare composto da più persone ma in cui vi sia la presenza di un solo percettore di reddito;
  • 27mila euro quando il nucleo familiare che assume un lavoratore domestico sia composto da più persone che percepiscono reddito.
    Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado potranno concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
  • Tali parametri di reddito (20.000 o 27.000) varranno anche per i datori di lavoro che vorranno regolarizzare un lavoratore addetto all’assistenza di persona non auto-sufficiente (diversa appunto dal datore di lavoro stesso)
  • Non dovranno dimostrare un reddito i datori di lavoro che vorranno regolarizzare un lavoratore addetto all’assistenza di persona non auto-sufficiente (diversa appunto dal datore di lavoro stesso) nei casi del tutore legale dell’incapace ovvero del minore sotto patria potestà.
  • Non dovranno dimostrare un reddito i datori di lavoro non autosufficienti che assumono per se stessi una badante. In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da una struttra santiaria o da medico convenzionato con il SSN rilasciata prima della presentazione della domanda.
    Non sarà necessario produrre tale documentazione in caso di possesso di certificazione di invalidità.

In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.
[ Leggi la circolare del Ministero sui redditi da lavoro agricolo ]

- Lavoro domestico
Il datore di lavoro potrà essere anche una persona congiunta, facente parte del nucleo familiare (anche se non convivente) dell’assistito affetto da patologie o handicap.
Ma se il datore di lavoro è persona diversa dall’assistito dovranno comunque essere dimostrati i parametri di reddito previsti per il lavoro domestico mentre sono esclusi da tale dimostrazione solo i casi in cui si tratti di tutore legale dell’incapace o di minore sotto patria potestà.
In ogni caso, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) l’assunzione sarà possibile anche se l’attività lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di lavoro (in ufficio, a casa di un parente, in una seconda casa) a patto di poter dimostrare i requisiti reddituali.

In caso di documentata impossibilità del datore di lavoro a svolgere gli adempimenti richiesti il coniuge i figli, o latri parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado potranno sostituirsi al datore di lavoro ai sensi dell’art 4 del DPR 445/2000.
Il datore di lavoro potrà essere sostituito da altri soggetti diversi dai familiari sopra elencati solo se in possesso di apposita procura notarile, oppure di delega o mandato o procura con firma autenticata da un funzionario del Comune di residenza del datore di lavoro.

 


 

 

 

Il lavoratore

E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri presenti ininterrottamente in Italia prima del 31 dicembre 2011.

- La prova della presenza in Italia
La presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 dovrà essere documentata esibendo documentazione proveniente da organismi pubblici.
Potranno in questo caso essere utili:

  • Timbro di ingresso sul passaporto
  • Codice STP (Straniero temporaneamente presente)
  • Permesso di soggiorno scaduto
  • Certificato medico di Pronto Soccorso
  • Richiesta di asilo
  • Rinnovo del passaporto presso l’autorità consolare in Italia
  • Atti giudiziari ed eventuali denunce per reati non ostativi
  • Documentazione relativa alla sanatoria 2009
  • Provvedimento di espulsione
  • Certificato di frequenza scolastica del minore
  • Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio
    Eventuali timbri di ingresso o uscita dal territorio dello Stato riportanti una una data successiva al 31.12.2011 potranno comprovare al contrario un soggiorno non ininterrotto in Italia.
    In ogni caso, per la successiva richiesta del Permesso di soggiorno dovranno essere indicati la data e la frontiera di ingresso in Italia.

- Chi non può essere regolarizzato
Non possono essere regolarizzati gli stranieri

  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice.
    Si tratta dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Ed in ogni caso fanno parte di questa categoria i delitti contro la personalità dello Stato, devastazione e saccheggio, delitti contro l’incolumità pubblica, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, delitti di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, furto, rapina, traffico d’armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, terrorismo ed eversione, associazione a delinquere e di stampo mafioso;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.
    Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.
    Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere “sanate” anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiorno che non consentano l’attività lavorativa o lo consentono solo parzialmente (studio, stagionale, cure mediche, residenza elettiva, richiesta asilo).

- Il Passaporto del lavoratore
In caso di passaporto scaduto ed in fase di rinnovo si dovrà inserire nel campo dedicato al numero di passaporto il numero del passaporto scaduto. In caso di errore in in fase di versamento dell’F24 è consigliabile ripetere tale errore anche nella compilazione della domanda. Sarà poi necessario eisibire in ogni caso il passaporto valido all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico (ed eventualmente in quella sede verranno corretti gli errori di trascrittura).

Non è stato ancora chiarito se potrà essere utilizzato il foglio consolare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica in Italia che comunque dovrebbe dover riportare un codice identificativo

 


 

 

 

 

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso al momento della presentazione della domanda e da almeno il 9 maggio 2012.

  • Potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.
  • I rapporti di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare a tempo determinato o indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali.
    La retribuzione dovrà essere corrispondente a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento e comunque non inferiore all’importo minimo previsto per l’assegno sociale (5.577 euro annui, 429 euro mensili)

La sistemazione alloggiativa può essere a carico del datore di lavoro o a carico del lavoratore con decurtazione dallo stipendio.
Ma nel caso di lavoratori conviventi non si tratta di rapporto di locazione pertanto non si potrà prevedere una decurtazione dallo stipendio.

 


 

 

 

 

Il contributo forfettario

Per presentare la domanda, dal 7 settembre, deve essere versato un contributo forfettario di euro 1.000 per ciascun lavoratore regolarizzato.
Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modulo F24 Versamenti con elementi identificativi.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati:
- nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione erario ed altro

  • nel campo “tipo” la lettera R
  • nel campo “elementi identificativi” il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17)
  • nel campo “codice” è inserito il codice tributo
    REDO per datori di lavoro domestico
    RESU per datori di lavoro subordinato
  • nel campo “anno di riferimento” l’anno 2012 Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda

 


 

 

 

 

La sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi

Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore:

  • in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU);
  • relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso anche se rivestono carattere fiscale, finanziario, previdenziale o assistenziale.
  • Lo straniero non può essere espulso tranne nei casi previsti come ostativi alla regolarizzazione.

La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto.
Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
In caso di conclusione positiva del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

 


 

 

 

 

Il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e delle somme dovute ai fini fiscali

- La retribuzione
Il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le somme dovute a titolo retributivo per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.
La dimostrazione avverrà attraverso un’ attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore.
Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS.

- I contributi
Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver provveduto a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati dal momento dell’assunzione del lavoratore fino alla stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Per i rapporti di lavoro non domestico:

  • in caso di rapporto di lavoro non agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
    Cos’è il Modello Uniemens?
  • Lo Sportello Unico richiederà per via telematica copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
  • Cos’è il DURC?
  • in caso di rapporto di lavoro agricolo si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e presentare copia del modello DMAG trasmesso all’Inps.
  • Cos’è il DMAG?

Per i rapporti di lavoro domestico:

  • si dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei bollettini MAV pagabile esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
    Cos’è il MAV?

- Le somme dovute ai fini fiscali
Il datore di lavoro dovrà regolarizzare le somme dovute in base alla retribuzione per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 6 mesi mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate. In ogni caso la regolarizzazione deve essere attestata all’atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.
Il datore di lavoro domestico non essendo sostituto di imposta, non dovrà regolarizzare alcuna somma a titolo fiscale.

 


 

 

 

 

La convocazione presso lo Sportello Unico

Una volta inviata la domanda sarà possibile scaricare dal portale del nullaostalavoro.interno.it la ricevuta di invio della domanda.
Copia della ricevuta dovrà essere consegnata al lavoratore.
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del provvedimento.
Presso lo Sportello Unico verrà consegnata la documentazione (Mod 209) utile a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici postali. Successivamente sarà necessario attendere la convocazione da parte delle Questura per la consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali. In un successivo appuntamento verrà consegnato il permesso di soggiorno.


- Chi può essere “regolarizzato”
E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno pe rmotivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri che possano dimostrare la presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011 attraverso documentazione proveniente da organismo pubblici.
Si tratta di uno dei punti più complessi della norma anche in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 94/2008 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha notevalmente aumentato la possibilità, per chi irregolarmente presente, in caso di contatto con uffici pubblici, di incorrere una segnalazione della presenza irregolare.
Tra i documenti che più facilmente potrebbero comunque essere utilizzati ricordiamo il codice STP per l’accesso all’assistenza sanitaria deigli stranieri irregolari, così come eventuali documenti, referti o altro rilasciati dalle strutture sanitarie, oppure un vecchio ordine di allontanamento, oppure ancora, paradossalmente, una denuncia per uno dei reati non contemplati cme ostativi dalla norma di regolarizzazione.

Non potranno comunque essere regolarizzati i lavoratori:

  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
    A tal proposito si consiglia di consultare la scheda pratica: La cancellazione delle segnalazioni Schengen
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.

Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.

Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere “sanate” anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiornoc he non consentano l’attività lavorativa.

- Quando presentare la domanda
Le dichiarazioni potranno essere presentate dal 15 settembre 2012, fino al 15 ottobre 2012 rivolgendosi ad uno sportello di patronato oppure accedendo privatamente al sito del Ministero dell’Interno.

- Il contributo forfetario
Per presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfetario di euro 1.000. Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, dovrà essere documentato il versamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari ad almeno sei mesi.

- Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) e relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso.
La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della doamanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
Il lavoratore non potrà quindi essere espulso.
In caso di conclusione del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

- Dopo la presentazione della domanda
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego. Sarà in questo momento che lo Sportello Unico verificherà, oltre all’avvenuto versamento del contributo forfetario, anche l’avvenuto versamento dei contributi dovuti per almeno sei mesi riguardante quindi i mesi precedenti la presentazione della domanda e quelli successivi trascorsi in attesa della convocazione. E’ ipotizzabile che ciò avvenga attraverso l’invio, dopo la presentazione della domanda, di appositi moduli per il versamento dei contributi (visto che i lavoratori, tecnicamente, non saranno ancora assunti fino al momento della convocazione).